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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19150/2023

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to da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. /p.i.v.a. 0 0884060526 – in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale per notar Zanchi del 6.6.2018, elettivamente domiciliatain Roma, al la v ia [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. 0 5851991009 – (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.) , in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, allapiazza Cavour, n. 17, presso lo studio dell’avvocatoMaurizio Canfora che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alcontroricorso.

CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 4291/2018 del la Corte d’Appello di R o m a , udita la relazione nella camera di consiglio del1° marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificat a i l 5 . 7 . 200 3 la “Ma rrucci Goffredo ” s.r.l. c onveniva innanzi al Tribunale di Roma la “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena”[OSCURATO:SOCIETA] che aveva intrattenuto con l’agenzia n. 12 di Roma di “M.P.S.” il rapporto di conto corrente ordinario n. 23255/57, acceso il 13.2.1992.

Chiedeva, previa declaratoria dinullità delle clausol e relativ e a gli interessi , condannare parte convenuta alla restituzione dell e somm e indebitamente percepite,oltre interessi legali sino al soddisfo. 2.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a .

Instava per il rigetto dell’avversadomanda.

3. Espletata l a c.t.u. , acquisit e l e integrazion i alla relazione di c.t.u ., con sentenza n. 3313/2009il tribunale condannava l’istituto di credito convenuto a corrispondere alla s.r.l. attrice la sommadi euro 5 . 456 , 45 , oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannava l’istituto di creditoalle spese di lite.

Il tribunale, peraltro,così statuiva (cfr. sentenza d’appello, pa g g. 1 - 2 ) : dichiarava la nullità della clausola rinviante agli “usi su piazza” ai fini della determinazione degli interessiultralegali; dichiarava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale deg li interessiultralegali; faceva luogo all’applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi attivi e passivi dall’inizio del rapporto sino al 31.3.2000; faceva luogo all’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla cessazione del rapporto;faceva luogo all’applicazione degli interessi nella misura prevista dall’art. 117, 7° co., del d.lgs. n. 385/1993, “ovvero interessi cristallizzati al rendimento dei b.o.t. nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, tassi minimi per gli interessi attivi e massimi per gli interessi passivi”. 4.Proponeva appello la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a. 5.L’ausiliario officiato in prime cure veniva invitato a chiarimenti ed in data 18.1.2017 attendeva al deposito di elaborato scritto.

C o n ordinanza in data 9/11.1.2018 la corte d’appello disponeva farsi luogo alla rinnovazione della c.t.u., “affinché il saldo del conto corrente n. 23255/57 alla data di chiusura fosse quantificato con applicazione degli interessi in misura legale exart. 1284 c.c. fin dall’inizio del rapporto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) senza alcuna capitalizzazione e senza c.m.s.” (così ricorso, pag. 9).

6. Acquisita la relazione definitiva della rinnovata c.t.u., con sentenza n. 4291/2018 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della gravata pronuncia, condannava la “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a. a pagare alla “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.) l’ulteriore somma di euro 181.486,88, oltre interessi legali dal 2.7.2003, nonché a rimborsare a controparte le spese del grado e di c.t.u.

Reputava la corte che era da dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola che rinviava agli “usi su piazza” ai fini della determinazione del tasso d’interesse(cfr. sentenza d’appello, pag. 3).

Reputavaquindi che erano da appli care gli interessi legali per l ’ intera durata del rapporto regolato in conto corrente, attesa l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 117, 7° co., del d.lgs. n. 385/1993(cfr. sentenza d’appello, pag. 4).Reputava poiche era rilevabile ex officiopur in appello la nullità della clausola dicapitalizzazione trimestrale degli interessi (cfr. sentenza d’appello, pag. 4 ) .

Reputava infine che era da negare ogni forma di capitalizzazione e per il periodo antecedente e per il periodo successivo al 30.6.2000, ossiaper il periodo posteriore all’entrata in vigore della de libera del C .I.C.R. del 9.2.2000 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

Reputava in particolare che per i contratti pendenti alla data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. la capitalizzazione periodica “ paritetica ” avrebbe senz’altro comportato un peggioramento delle condizioni contrattuali, “con la conseguente necessità di una previsione scritta approvata specificamente dal cliente, ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 7 della Delibera C.I.C.R.” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Reputava invero che nella specie non si aveva riscontro di una nuova negoziazione intercorsa tra le parti ed avente ad oggetto la clausola di capitalizzazione degli interessi(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). 7.Avverso tale s entenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a.;ne ha chiesto sulla scorta di quattromotiv i la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il prim o motivo la ricorrent e de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 2° co.,e 324 cod. proc. civ. , degli artt. 1832, 1857, 2033 e 2697 cod. civ., dell’art. 5 della legge n. 154/1992 e degli artt. 117 e 119 del d.lgs. n. 385/1993.

Premette che la Corte di Roma, alla stregua del rilievo per cui il contratto di conto corrente risultava stipulato in data 13.2.1992, antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 154/1992 e del d.lgs. n. 385/1993, ha reputato, in esito alla rilevata nullità della clausoladeterminativa degli interessi convenzionali con riferimento agli “usi su piazza”, applicabile per l’intero arco del rapporto di c/cil tasso legale d’interesse ex art. 1284 cod. civ. senza alcuna capitalizzazione e senza c.m.s.in luogo dei tassi sostitutivi ex art. 5 della legge n. 154/1992 ed exart. 117 del d.lgs. n. 385/1993.

Indi deduce che la “[OSCURATO:PERSONA]”non aveva censurato il primo dictum i n r elazione all’inapplicabilità della legge n. 154/1992 e del d.lgs. n. 385/1993 bensì unicamente in relazionealla misura del tasso d’interesse ex art. 117 del d.lgs. n. 385/1993, sicché aveva presta t o acquiescenza alla prima statuizione , nella parte in cui il tribunale aveva opinato per l’applicabilità de i tassi sostitutivi ex legen. 154/1992 ed e x d.lgs. n. 385/1993 (cfr. ricorso, pag. 13) .

Deduce che unicamente con la comparsa conclusionale depositata i l 9.12.2014 e conla comparsa conclusionale depositata il 5.9.2017 la “[OSCURATO:PERSONA]” ha invocato l’applicazione del tasso legale ex art. 1284 cod. civ. , indebitamente adducendo la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione(cfr. ricorso, pag. 15).

Deduce dunque che la sua condanna al pagamento di un importo pergiunta superiore a quello quantificato dal consulente di parte avversa ha comportato violazione del giudicato “interno”e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato(cfr. ricorso, pag. 16).10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 2° co., e 324 cod. proc. civ., dell’art. 1283 cod. civ. e dell’art. 7 della delibera C.I.C.R. 9.2.2000.

Premette che con la prima statuizione il tribunale aveva fatto applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi attivi e passivi per il periodo antecedente al 31.3.2000 e della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi per il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso, pag. 16).

Indi deduce che con l’appello la “[OSCURATO:PERSONA]” non solo non aveva formulato alcuna contestazione in ordine alla capitalizzazione operata dal tribunale,ma aveva al riguardo prestato espressa acquiescenza alla statuizione di prime cure.

Deduce dunque che la Corte di Roma , nel condannarla al pagamento dell’ulteriore somma di euro 181.486,88, ha non solo violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ma pureil giudicato “interno” che al riguardo si era formato(cfr. ricorso, pag. 18). 11.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 154/1992, dell’art. 117, 6° co. e 7° co., del d.lgs. n. 385/1993 e dell’art.1284 cod. civ.

Premette che la Corte di Roma, in dipendenza della rilevata nullità della clausola di determinazione degli interessi mediante rinvio agli “usi su piazza”, ha fatto applicazione dell’interesse legale exart. 1284 cod. civ. per l’intero arco del rapporto di conto corrente (cfr. ricorso, pag. 19).Indi deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto applicare l’interesse legale exart. 1284 cod. civ. dalla data di inizio del rapporto alla data di entrata in vigore della legge n. 154/1992 (cfr. ricorso, pag. 19).

Indi deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto applicare l’interesse ex lege n. 154/1992 dalla data di entrata in vigore della medesima legge alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 (cfr. ricorso, pag. 19).

Indi deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto applicare l’interesse ex d.lgs. n. 385/1993 dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo sino alla chiusura del conto(cfr. ricorso, pag. 19). 12.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della delibera C.I.C.R. 9.2.2000 e degli artt. 1283 e 2697 cod. civ.

Deduce cheha errato la Corte di Roma, allorché per il periodo successivo al 30.6.2000, posteriore all’entrata in vigore della delibera del C.I.R.C. del 9.2.2000, ha ritenuto di non far luogo ad alcuna capitalizzazione degli interessi, “in assenza, nella fattispecie, di una nuova negoziazione, tra le parti, della clausola di capitalizzazione degli interessi” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Deduce che,in seguito all’entrata in vigore del 2° co. d ell ’ art. 120 del d.lgs. n. 385/1993 e della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2 0 00 , ha provveduto per i contratti pendenti alla data del 22.4.2000, con decorrenza dall ’ 1.7.2000 , ad assicurare alla clientela la paritetica capitalizzazione su base trimestrale e degli interessi passivi e per gli interessi attivi(cfr. ricorso, pag. 22).

Deduce altresì che ha provveduto al contempo, conformemente a quanto disposto dalla delibera del C.I.C.R.,a dare comunicazione alla clientela di siffatto adeguamentomediante pubblicazione nella Gazzetta U fficiale del 30.5.2000 e mediante indicazionenegli estratti dei conti correnti (cfr. ricorso, pag. 22) .

Deduce dunque che non si prospettava la necessità dell’accettazione scritta da parte dell’allora correntista “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,siccome la variazione non si configurava in termini peggiorativi (cfr. ricorso, pag. 23). 13.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe la disamina del terzo motivo e del quarto motivo di ricorso. 14.Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso si evidenzia , per un verso, che la “ [OSCURATO:PERSONA] ” nell’atto di appello aveva testualmente addotto: “i risultati così raggiunti si rivelano, tuttavia, errati in riferimento all’applicazione dell’art. 117 t.u.b., in quanto il giudice di primo grado, sulla scorta anche di un errore commesso dal c.t.u., ha applicato il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 t.u.b. utilizzando per tutto il corso del rapporto un tasso fisso nella misura del tasso nominale massimo dei B.O.T. annui così come risultante al momento dell’entrata in vigore della l. 154/1992 invece che un tasso d’interesse debitorio pari al tasso nominale minimo dei B.O.T. annui, debitamente variato trimestre per trimestre” ( così ricorso, pag. 13, ove è riprodotto ampio stralcio dell’atto d’appello).

Ulteriormente, in atto d’appello la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva prospettato: “quanto, poi, alla necessità di applicare il tasso sostitutivo exart. 117 t.u.b. in misura variabile, è sufficiente rilevare che (…)”; ed ancora: “l’odierna appellante chiede in via istruttoria: disporsi il richiamo del c.t.u. affinché quest’ultimo proceda al ricalcolo dell’andamento del c/c sostituendo i tassi applicati illegittimamente dalla Banca con il tasso di cui all’art. 117 t.u.b., variato nel tempo”(così ricorso, pag. 14, ove è riprodotto altro stralcio dell’atto d’appello ) .

Indi,nelle conclusioni dell’atto di gravame aveva in tal guisa rassegnato nel merito le sue conclusioni: “in via principale: condannare la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma risultante dal superiore ricalcolo (…)”( così ricorso, pag. 14, ove è riprodotto ulteriore stralcio dell’atto d’appello). 15.Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso si evidenzia, per altro verso, che la Corte di Roma ha - lo si è anticipato - testualmente affermato: “stante la rilevata nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali con riferimento agli usi su piazza, vanno, dunque, applicati, per l’intero rapporto contrattuale, gli interessi legali ex art. 1284 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 4). 16.Ebbene, negli esposti termini si ha pieno, univoco riscontro dell’ “ error in procedendo” denunciato con il primo mezzo di impugnazione sub specie di “ultrapetizione”, di violazione del principio “di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, siccome -si ribadisce -la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva, in parte qua, censurato il primo dictumper la mancata applicazione di “un tasso d’interesse debitorio pari al tasso nominale minimo dei B.O.T. annui, debitamente variato trimestre per trimestre”. 17.Si tenga conto che incorre nel vizio di “ultrapetizione” il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi d’appello, che non possa –è il caso di specie -ritenersi tacitamente proposta, non essendo in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate e non costituendone neppure l’antecedente logico-giuridico (cfr. Cass. sez. lav. 14.7.2004, n. 13014; Cass. (ord.) 7.11.2017, n. 26305).

Si tenga conto,altresì, che i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati solo con l’atto d’appello e l’appellante non può quindi aggiungere altre censure nel corso dell’ulteriore attività processuale, in quanto il diritto di impugnazione si esplica e si consuma con l’atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame (cfr. Cass. sez. lav. 24.5.2001, n. 7088; Cass. 24.3.2006, n. 6630).

Si tenga conto, infine, che, in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113, 1° co., cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti; tale principio tuttavia deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di “ultra o extrapetizione”, di cui all’art. 112 cod.proc. c iv ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa (cfr. Cass. sez. lav. 3.3.2021, n. 5832.

Si veda anche Cass. 3.12.2021, n. 38243, secondo cui, in applicazione dei princìpi sui limiti devolutivi dell’appello e sul giudicato interno, l’eccezione sollevata in primo grado e non riproposta in appello, quand’anche rilevabile d’ufficio, è definitivamente preclusa; analogamente, cfr. Cass.24.1.2000, n. 750).18.Con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso si evidenzia, da un canto, che la “[OSCURATO:PERSONA]” nell’atto di appello aveva come di seguito rassegnato le sue conclusioni.

Segnatamente, le conclusioni istruttorie : “ disporre consulenza tecnica d’ufficio, conferendo al nominando consulente il mandato a rid eterminare il saldo del conto corrente 23255.57 (…), ferma restando (…) la capitalizzazione annuale fino al 31.03.2000 e trimestrale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”(così ricorso, pag. 17, ove è riprodotto lo stralcio de quo dell’atto d’appello).

Segnatamente, le conclusioni di merito: “in via principale: condannare la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma risultante dal superiore ricalcolo (…)” (così ricorso, pag. 14, ove è riprodotto lo stralcio de quo dell’atto d’appello). 19.Con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso si evidenzia, d’altro canto, che la Corte di Roma ha –lo si è anticipato - testualmente affermato: “ il ricalcolo senza alcuna capitalizzazione va effettuato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000, in assenza, nella fattispecie, di una nuova negoziazione, tra le parti, della clausola di capitalizzazione degli interessi” (così sentenza d’appello, pag. 4).

20. Ebbene, negli esposti termini si ha, analogamente, pieno , univoco riscontro dell’ “error in procedendo” denunciato con il secondo mezzo di impugnazione parimenti sub specie di “ extrapetizione ”, di violazione del principio “di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, siccome -si ribadisce - la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva, in parte qua, censurato il primo dictum, però “ferma restando (…) la capitalizzazione annuale fino al 31.03.2000 e trimestrale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.21.

Si ten ga conto che la rilevabilità d’ufficio della nullità della cl ausola anatocistica dicapitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi (cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4092)non esclude la necessità, ai fini della ripetizione delle somme indebitamente percepite dall’istituto di credito, della proposizione di apposita domanda exart. 2033 cod. civ. (cfr. Cass. (ord.) 16.3.2018, n. 6664 (seppur con riferimento al contratto d’investimento); Cass. 15.1.2018, n. 715, secondo cui, qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” in ragione della dichiarazione dinullità, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire, comunque, meno del vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere larestituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo). 22.In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 2491/2018 della Corte d’Appello di Romava cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 23.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i pre supposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza n. 4291/2018 della Corte d’Appello di Romae rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. /p.i.v.a. 0 0884060526 – in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale per notar Zanchi del 6.6.2018, elettivamente domiciliatain Roma, al la v ia [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. 0 5851991009 – (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.) , in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, allapiazza Cavour, n. 17, presso lo studio dell’avvocatoMaurizio Canfora che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alcontroricorso. CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 4291/2018 del la Corte d’Appello di R o m a , udita la relazione nella camera di consiglio del1° marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificat a i l 5 . 7 . 200 3 la “Ma rrucci Goffredo ” s.r.l. c onveniva innanzi al Tribunale di Roma la “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena”[OSCURATO:SOCIETA] che aveva intrattenuto con l’agenzia n. 12 di Roma di “M.P.S.” il rapporto di conto corrente ordinario n. 23255/57, acceso il 13.2.1992. Chiedeva, previa declaratoria dinullità delle clausol e relativ e a gli interessi , condannare parte convenuta alla restituzione dell e somm e indebitamente percepite,oltre interessi legali sino al soddisfo. 2.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a . Instava per il rigetto dell’avversadomanda. 3. Espletata l a c.t.u. , acquisit e l e integrazion i alla relazione di c.t.u ., con sentenza n. 3313/2009il tribunale condannava l’istituto di credito convenuto a corrispondere alla s.r.l. attrice la sommadi euro 5 . 456 , 45 , oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannava l’istituto di creditoalle spese di lite. Il tribunale, peraltro,così statuiva (cfr. sentenza d’appello, pa g g. 1 - 2 ) : dichiarava la nullità della clausola rinviante agli “usi su piazza” ai fini della determinazione degli interessiultralegali; dichiarava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale deg li interessiultralegali; faceva luogo all’applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi attivi e passivi dall’inizio del rapporto sino al 31.3.2000; faceva luogo all’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla cessazione del rapporto;faceva luogo all’applicazione degli interessi nella misura prevista dall’art. 117, 7° co., del d.lgs. n. 385/1993, “ovvero interessi cristallizzati al rendimento dei b.o.t. nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, tassi minimi per gli interessi attivi e massimi per gli interessi passivi”. 4.Proponeva appello la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a. 5.L’ausiliario officiato in prime cure veniva invitato a chiarimenti ed in data 18.1.2017 attendeva al deposito di elaborato scritto. C o n ordinanza in data 9/11.1.2018 la corte d’appello disponeva farsi luogo alla rinnovazione della c.t.u., “affinché il saldo del conto corrente n. 23255/57 alla data di chiusura fosse quantificato con applicazione degli interessi in misura legale exart. 1284 c.c. fin dall’inizio del rapporto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) senza alcuna capitalizzazione e senza c.m.s.” (così ricorso, pag. 9). 6. Acquisita la relazione definitiva della rinnovata c.t.u., con sentenza n. 4291/2018 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della gravata pronuncia, condannava la “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a. a pagare alla “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.) l’ulteriore somma di euro 181.486,88, oltre interessi legali dal 2.7.2003, nonché a rimborsare a controparte le spese del grado e di c.t.u. Reputava la corte che era da dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola che rinviava agli “usi su piazza” ai fini della determinazione del tasso d’interesse(cfr. sentenza d’appello, pag. 3). Reputavaquindi che erano da appli care gli interessi legali per l ’ intera durata del rapporto regolato in conto corrente, attesa l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 117, 7° co., del d.lgs. n. 385/1993(cfr. sentenza d’appello, pag. 4).Reputava poiche era rilevabile ex officiopur in appello la nullità della clausola dicapitalizzazione trimestrale degli interessi (cfr. sentenza d’appello, pag. 4 ) . Reputava infine che era da negare ogni forma di capitalizzazione e per il periodo antecedente e per il periodo successivo al 30.6.2000, ossiaper il periodo posteriore all’entrata in vigore della de libera del C .I.C.R. del 9.2.2000 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Reputava in particolare che per i contratti pendenti alla data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. la capitalizzazione periodica “ paritetica ” avrebbe senz’altro comportato un peggioramento delle condizioni contrattuali, “con la conseguente necessità di una previsione scritta approvata specificamente dal cliente, ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 7 della Delibera C.I.C.R.” (così sentenza d’appello, pag. 4). Reputava invero che nella specie non si aveva riscontro di una nuova negoziazione intercorsa tra le parti ed avente ad oggetto la clausola di capitalizzazione degli interessi(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). 7.Avverso tale s entenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a.;ne ha chiesto sulla scorta di quattromotiv i la cassazione con ogni susseguente statuizione. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il prim o motivo la ricorrent e de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 2° co.,e 324 cod. proc. civ. , degli artt. 1832, 1857, 2033 e 2697 cod. civ., dell’art. 5 della legge n. 154/1992 e degli artt. 117 e 119 del d.lgs. n. 385/1993. Premette che la Corte di Roma, alla stregua del rilievo per cui il contratto di conto corrente risultava stipulato in data 13.2.1992, antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 154/1992 e del d.lgs. n. 385/1993, ha reputato, in esito alla rilevata nullità della clausoladeterminativa degli interessi convenzionali con riferimento agli “usi su piazza”, applicabile per l’intero arco del rapporto di c/cil tasso legale d’interesse ex art. 1284 cod. civ. senza alcuna capitalizzazione e senza c.m.s.in luogo dei tassi sostitutivi ex art. 5 della legge n. 154/1992 ed exart. 117 del d.lgs. n. 385/1993. Indi deduce che la “[OSCURATO:PERSONA]”non aveva censurato il primo dictum i n r elazione all’inapplicabilità della legge n. 154/1992 e del d.lgs. n. 385/1993 bensì unicamente in relazionealla misura del tasso d’interesse ex art. 117 del d.lgs. n. 385/1993, sicché aveva presta t o acquiescenza alla prima statuizione , nella parte in cui il tribunale aveva opinato per l’applicabilità de i tassi sostitutivi ex legen. 154/1992 ed e x d.lgs. n. 385/1993 (cfr. ricorso, pag. 13) . Deduce che unicamente con la comparsa conclusionale depositata i l 9.12.2014 e conla comparsa conclusionale depositata il 5.9.2017 la “[OSCURATO:PERSONA]” ha invocato l’applicazione del tasso legale ex art. 1284 cod. civ. , indebitamente adducendo la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione(cfr. ricorso, pag. 15). Deduce dunque che la sua condanna al pagamento di un importo pergiunta superiore a quello quantificato dal consulente di parte avversa ha comportato violazione del giudicato “interno”e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato(cfr. ricorso, pag. 16).10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 2° co., e 324 cod. proc. civ., dell’art. 1283 cod. civ. e dell’art. 7 della delibera C.I.C.R. 9.2.2000. Premette che con la prima statuizione il tribunale aveva fatto applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi attivi e passivi per il periodo antecedente al 31.3.2000 e della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi per il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso, pag. 16). Indi deduce che con l’appello la “[OSCURATO:PERSONA]” non solo non aveva formulato alcuna contestazione in ordine alla capitalizzazione operata dal tribunale,ma aveva al riguardo prestato espressa acquiescenza alla statuizione di prime cure. Deduce dunque che la Corte di Roma , nel condannarla al pagamento dell’ulteriore somma di euro 181.486,88, ha non solo violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ma pureil giudicato “interno” che al riguardo si era formato(cfr. ricorso, pag. 18). 11.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 154/1992, dell’art. 117, 6° co. e 7° co., del d.lgs. n. 385/1993 e dell’art.1284 cod. civ. Premette che la Corte di Roma, in dipendenza della rilevata nullità della clausola di determinazione degli interessi mediante rinvio agli “usi su piazza”, ha fatto applicazione dell’interesse legale exart. 1284 cod. civ. per l’intero arco del rapporto di conto corrente (cfr. ricorso, pag. 19).Indi deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto applicare l’interesse legale exart. 1284 cod. civ. dalla data di inizio del rapporto alla data di entrata in vigore della legge n. 154/1992 (cfr. ricorso, pag. 19). Indi deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto applicare l’interesse ex lege n. 154/1992 dalla data di entrata in vigore della medesima legge alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 (cfr. ricorso, pag. 19). Indi deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto applicare l’interesse ex d.lgs. n. 385/1993 dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo sino alla chiusura del conto(cfr. ricorso, pag. 19). 12.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della delibera C.I.C.R. 9.2.2000 e degli artt. 1283 e 2697 cod. civ. Deduce cheha errato la Corte di Roma, allorché per il periodo successivo al 30.6.2000, posteriore all’entrata in vigore della delibera del C.I.R.C. del 9.2.2000, ha ritenuto di non far luogo ad alcuna capitalizzazione degli interessi, “in assenza, nella fattispecie, di una nuova negoziazione, tra le parti, della clausola di capitalizzazione degli interessi” (così sentenza d’appello, pag. 4). Deduce che,in seguito all’entrata in vigore del 2° co. d ell ’ art. 120 del d.lgs. n. 385/1993 e della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2 0 00 , ha provveduto per i contratti pendenti alla data del 22.4.2000, con decorrenza dall ’ 1.7.2000 , ad assicurare alla clientela la paritetica capitalizzazione su base trimestrale e degli interessi passivi e per gli interessi attivi(cfr. ricorso, pag. 22). Deduce altresì che ha provveduto al contempo, conformemente a quanto disposto dalla delibera del C.I.C.R.,a dare comunicazione alla clientela di siffatto adeguamentomediante pubblicazione nella Gazzetta U fficiale del 30.5.2000 e mediante indicazionenegli estratti dei conti correnti (cfr. ricorso, pag. 22) . Deduce dunque che non si prospettava la necessità dell’accettazione scritta da parte dell’allora correntista “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,siccome la variazione non si configurava in termini peggiorativi (cfr. ricorso, pag. 23). 13.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe la disamina del terzo motivo e del quarto motivo di ricorso. 14.Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso si evidenzia , per un verso, che la “ [OSCURATO:PERSONA] ” nell’atto di appello aveva testualmente addotto: “i risultati così raggiunti si rivelano, tuttavia, errati in riferimento all’applicazione dell’art. 117 t.u.b., in quanto il giudice di primo grado, sulla scorta anche di un errore commesso dal c.t.u., ha applicato il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 t.u.b. utilizzando per tutto il corso del rapporto un tasso fisso nella misura del tasso nominale massimo dei B.O.T. annui così come risultante al momento dell’entrata in vigore della l. 154/1992 invece che un tasso d’interesse debitorio pari al tasso nominale minimo dei B.O.T. annui, debitamente variato trimestre per trimestre” ( così ricorso, pag. 13, ove è riprodotto ampio stralcio dell’atto d’appello). Ulteriormente, in atto d’appello la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva prospettato: “quanto, poi, alla necessità di applicare il tasso sostitutivo exart. 117 t.u.b. in misura variabile, è sufficiente rilevare che (…)”; ed ancora: “l’odierna appellante chiede in via istruttoria: disporsi il richiamo del c.t.u. affinché quest’ultimo proceda al ricalcolo dell’andamento del c/c sostituendo i tassi applicati illegittimamente dalla Banca con il tasso di cui all’art. 117 t.u.b., variato nel tempo”(così ricorso, pag. 14, ove è riprodotto altro stralcio dell’atto d’appello ) . Indi,nelle conclusioni dell’atto di gravame aveva in tal guisa rassegnato nel merito le sue conclusioni: “in via principale: condannare la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma risultante dal superiore ricalcolo (…)”( così ricorso, pag. 14, ove è riprodotto ulteriore stralcio dell’atto d’appello). 15.Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso si evidenzia, per altro verso, che la Corte di Roma ha - lo si è anticipato - testualmente affermato: “stante la rilevata nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali con riferimento agli usi su piazza, vanno, dunque, applicati, per l’intero rapporto contrattuale, gli interessi legali ex art. 1284 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 4). 16.Ebbene, negli esposti termini si ha pieno, univoco riscontro dell’ “ error in procedendo” denunciato con il primo mezzo di impugnazione sub specie di “ultrapetizione”, di violazione del principio “di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, siccome -si ribadisce -la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva, in parte qua, censurato il primo dictumper la mancata applicazione di “un tasso d’interesse debitorio pari al tasso nominale minimo dei B.O.T. annui, debitamente variato trimestre per trimestre”. 17.Si tenga conto che incorre nel vizio di “ultrapetizione” il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi d’appello, che non possa –è il caso di specie -ritenersi tacitamente proposta, non essendo in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate e non costituendone neppure l’antecedente logico-giuridico (cfr. Cass. sez. lav. 14.7.2004, n. 13014; Cass. (ord.) 7.11.2017, n. 26305). Si tenga conto,altresì, che i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati solo con l’atto d’appello e l’appellante non può quindi aggiungere altre censure nel corso dell’ulteriore attività processuale, in quanto il diritto di impugnazione si esplica e si consuma con l’atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame (cfr. Cass. sez. lav. 24.5.2001, n. 7088; Cass. 24.3.2006, n. 6630). Si tenga conto, infine, che, in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113, 1° co., cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti; tale principio tuttavia deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di “ultra o extrapetizione”, di cui all’art. 112 cod.proc. c iv ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa (cfr. Cass. sez. lav. 3.3.2021, n. 5832. Si veda anche Cass. 3.12.2021, n. 38243, secondo cui, in applicazione dei princìpi sui limiti devolutivi dell’appello e sul giudicato interno, l’eccezione sollevata in primo grado e non riproposta in appello, quand’anche rilevabile d’ufficio, è definitivamente preclusa; analogamente, cfr. Cass.24.1.2000, n. 750).18.Con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso si evidenzia, da un canto, che la “[OSCURATO:PERSONA]” nell’atto di appello aveva come di seguito rassegnato le sue conclusioni. Segnatamente, le conclusioni istruttorie : “ disporre consulenza tecnica d’ufficio, conferendo al nominando consulente il mandato a rid eterminare il saldo del conto corrente 23255.57 (…), ferma restando (…) la capitalizzazione annuale fino al 31.03.2000 e trimestrale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”(così ricorso, pag. 17, ove è riprodotto lo stralcio de quo dell’atto d’appello). Segnatamente, le conclusioni di merito: “in via principale: condannare la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma risultante dal superiore ricalcolo (…)” (così ricorso, pag. 14, ove è riprodotto lo stralcio de quo dell’atto d’appello). 19.Con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso si evidenzia, d’altro canto, che la Corte di Roma ha –lo si è anticipato - testualmente affermato: “ il ricalcolo senza alcuna capitalizzazione va effettuato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000, in assenza, nella fattispecie, di una nuova negoziazione, tra le parti, della clausola di capitalizzazione degli interessi” (così sentenza d’appello, pag. 4). 20. Ebbene, negli esposti termini si ha, analogamente, pieno , univoco riscontro dell’ “error in procedendo” denunciato con il secondo mezzo di impugnazione parimenti sub specie di “ extrapetizione ”, di violazione del principio “di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, siccome -si ribadisce - la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva, in parte qua, censurato il primo dictum, però “ferma restando (…) la capitalizzazione annuale fino al 31.03.2000 e trimestrale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.21. Si ten ga conto che la rilevabilità d’ufficio della nullità della cl ausola anatocistica dicapitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi (cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4092)non esclude la necessità, ai fini della ripetizione delle somme indebitamente percepite dall’istituto di credito, della proposizione di apposita domanda exart. 2033 cod. civ. (cfr. Cass. (ord.) 16.3.2018, n. 6664 (seppur con riferimento al contratto d’investimento); Cass. 15.1.2018, n. 715, secondo cui, qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” in ragione della dichiarazione dinullità, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire, comunque, meno del vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere larestituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo). 22.In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 2491/2018 della Corte d’Appello di Romava cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 23.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i pre supposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza n. 4291/2018 della Corte d’Appello di Romae rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anc