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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01329/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 17970-2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Curatore pro tempore, rappresentat o e difes o da ll’ Avv oca t o GIUSEPPE CIARAMELLAgiusta procura speciale alle liti in atti -controricorrente- avverso la sentenz a n. 3395/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositat a il 12.4 .202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 /1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso , affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campaniaaveva accolto l'appello del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 5375 /2019 , emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta,in rigetto del ricorso proposto avverso avvis o di liquidazione di imposta di registro relativamente alla sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 3834/2017, emessa nel giudizio tra ilFallimento e [OSCURATO:PERSONA] società agricola a responsabilità limita, avente ad oggetto ripetizione di indebiti pagamenti. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con unico motivo l’Ufficio denunci a , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione degli artt. 20 del d.p.r. n. 131/ 19 86 e dell’articolo 8, comma 1, lettere b) ed e), della Tariffa allegata al dpr. n. 131/1986 nonché dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile,per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente «ritenuto che alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], contenente la condanna al pagamento di somme, andasse applicata l’imposta fissa prevista dalla lettera e) dell’art. 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86, anziché l’imposta proporzionale prevista dalla lettera b) del medesimo art. 8» atteso che con la suddetta sentenza « il Tribunale non aveva pronunziato l’annullamento o la nullità di atti né la risoluzione di un contratto»ed avendo il giudizio in oggetto non un’azione diretta ad ottenere l’annullamento o la risoluzione di un contratto, maunicamente la ripetizione di un indebito.

1.2. La censura è infondata.

1.3. La sentenza di appello motiva l’accoglimento del gravame della Curatela sul presupposto che la sentenza tassata, pur non recante una dichiarazione di nullità, di annullamento o di risoluzione di un atto o di un contratto, conteneva comunque «…una pronunzia che ha comportato un effetto restitutorio, che impone il pagamento in misura fissa della imposta di registro ; “ e che, invero, “la ratio della norma è quella di tassare con l’aliquota proporzionale le operazioni che comportino un guadagno o un incremento di valore in favore del contribuente, ma nella specie ciò non è accaduto, in quanto con la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non si è fatto altro che ripristinare la situazione patrimoniale precedente, con la restituzione di importi che, in realtà, non andavano versati, in quanto privi di causale, così da portarsi affermare che si verta in tema di eadem ratioche l’appello va pertanto accolto». 1.4.Ciò posto, dall’esame della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (trascritta da entrambe le parti nei rispettivi atti), emerge che nel caso esaminato la vicenda è inerente alla «ripetizione di indebiti versamenti, effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. anteriormente alla proposizione della domanda di concordato preventivo (di poi sfociata in fallimento), nei confronti delle Fattorie del Matese (società del medesimo gruppo riconducibile al sig. [OSCURATO:PERSONA]) in epoca compresa tra il 1/1/2008 ed il 31/12/2013, per complessivi € 2.015.798,33 (così come indicati nell’allegato mastrino)».

1.5. La sentenza precisava che— essendo stato ex adverso eccepito che i versamenti effettuati dalla società fallita avessero natura di caparra confirmatoria, in quanto collegati alla lettera di intenti del 22.12.2008 (avente ad oggetto la futura promessa di acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dello stabilimento, già detenuto in locazione), con cui si stabiliva il diritto della concedente Fattorie del Matese a trattenere i versamenti effettuati a tale data — « comunque, alla luce del teno re letterale della medesima clausola e della complessiva struttura dell’accordo intercorso tra le parti, giammai ...(ndr. avrebbero potuto) ... assumere il valore di caparra confirmatoria (per esser trattenute dalla concedente) quei versamenti effettuati in epoca successiva alla sottoscrizione del documento risalente al 22/12/2008... considerato che viceversa la più gran parte dei versamenti di cui si chiede la ripetizione si colloca nel quadriennio successivo alla sottoscrizione del citato documento (€. 4.148.400,00) - come si evince dal mastrino di sottoconto prodotto dalla curatela attorea (…)» e che « in ogni caso il contenuto di quella scrittura non sarebbe...(stato)... opponibile alla curatela attorea perché non corredata dai relativi allegati e comunque perché priva di data certa anterioreal fallimento».

1.6. In materia di imposta di registro, la prima parte della Tariffa allegata alD.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett. b), stabilisce l'aliquota proporzionale per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura»; la successiva lett. e) determina invece l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti «che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto».

1.7. Un'interpretazione tanto letterale quanto sistematica delle disposizioni in discorso, considerato anche il tenore delle altre previsioni dell'art. 8, porta a ravvisare tra le stesse un rapporto digenere a specie, non essendovi dubbio, anche in ragione del loro tenore letterale, che la norma di cui alla lett. b) ha carattere di regola generale, mentre la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto ad essa, carattere speciale, tenuto conto che essasi occupa, sottoponendoli a diversa disciplina, di fattispecie (in particolare provvedimenti di condanna alla restituzione di somme o beni) che altrimenti ricadrebbero nella lett. b).

1.8. La ratio della diversa disciplina va d'altra parte colta nel rilievo che la disposizione di cui alla lett. b) colpisce i provvedimenti giudiziari che dispongono un trasferimento di ricchezza, mentre il legislatore ha ritenuto di applicare l'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum. 1.9.Con riguardo, inoltre,al caso in esame va evidenziato che l’azione di ripetizione per indebito oggettivo è esperibile in ogni caso di mancanza di una causa adquirendiin ragione della mancanza o della cessazione del vincolo originariamente esistente tra le parti, in conseguenza della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, della rescissione o del venire, comunque, meno del contratto ( cfr. Cass. n. 32137/2025; Cass. n. 3762/2025; Cass. n. 21410/2024; Cass. n. 35008/2023; Cass. n. 19150/2023; Cass. n. 10606/2023; Cass. n. 36783/2022; Cass. n. 25610/2022; Cass. n. 36251/2021; Cass. n. 23914/2020; Cass. n. 23448/2020; Cass. n. 17948/2020; Cass. n. 14758/2019; Cass.n. 715/2018).

1.10. Invero l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (conditio ob causam finita m ), e ciò secondo una distinzione che risale al diritto romano, e che è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva il principio dell’inefficacia degli atti privi di una causa solvendi(così, in motivazione, Cass. n. 14084/2005; in senso analogo Cass. n n. 39264/2021, 4378/2014, e già Cass. n. 4889/1979).

1.11. Tanto precisato, la conclusione accolta dalla sentenza impugnata, che ha assimilato, sottoponendola alla medesima disciplina giuridica, la pronuncia di condanna alla restituzionedi pagamenti eseguiti, in mancanza di una legittima causa solvendi , da società in periodo anteriore alla domanda di concordato preventivo e successivamente di dichiarazione di fallimento, alle sentenz e di nullità, annullamento e risoluzione di un contratto e di condanna alle conseguenti restituzioni, è conforme sia al principio di specialità sopra rilevato, e d a i corollari conseguenti, sia alla ratiosopra evidenziata della disciplina in discorso (v. anche, di recente, Cass. n. 30706/25).

1.12. Sotto il primo profilo, il rilevato rapporto di specialità comporta che le ipotesi previste dalla lett. e) siano di stretta interpretazione, in quanto sottoposte ad una disciplina diversa, sicché essa non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.

1.13. La lettera e) è dunque applicabile restrittivamente ai soli casi in cui il provvedimento attesti la mancanza,o comporti la caducazione , del titolo e la conseguente condanna al pagamento abbia funzione meramente restitutoria, mirando a ripristinare la situazione quo ante.

1.14. Nel caso di specie, è altrettanto chiaro cheil diritto di ripetere quanto pagato ex art. 2033 c.c. ha quale presupposto che quest’ultimo sia avvenuto senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende a evitare l’arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l’iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione, ed a ciò consegue che tale pagamento ha la funzione di reintegrare il patrimonio di colui che l’ha effettuata, in tal modo impoverendosi e nei limiti di tale impoverimento.

1.15. L'effetto giuridico della sentenza che accoglie l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e dispone le conseguenti restituzioni è dunqueravvisabile nel mero recupero di beni al patrimonio del soggetto che abbiaeseguito il pagamento in mancanza di una causa adquirendi.

1.16. Erroneamente , dunque, l’ A mministrazione ha ascritto la pronuncia in questione alla categoria degli atti giudiziari che recano «condannaal pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna dibeni di qualsiasi natura» (art. 8, comma 1, lett. b ), cit.) . , che non può trovare applicazione in quanto postula la fisiologica validità ( in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (cfr. Cass.n. 25610/2022).

2. Quanto sin qui illustratocomporta il rigetto del ricorso .

3. Le spese di liteseguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 17970-2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Curatore pro tempore, rappresentat o e difes o da ll’ Avv oca t o GIUSEPPE CIARAMELLAgiusta procura speciale alle liti in atti -controricorrente- avverso la sentenz a n. 3395/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositat a il 12.4 .202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 /1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso , affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campaniaaveva accolto l'appello del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 5375 /2019 , emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta,in rigetto del ricorso proposto avverso avvis o di liquidazione di imposta di registro relativamente alla sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 3834/2017, emessa nel giudizio tra ilFallimento e [OSCURATO:PERSONA] società agricola a responsabilità limita, avente ad oggetto ripetizione di indebiti pagamenti. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con unico motivo l’Ufficio denunci a , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione degli artt. 20 del d.p.r. n. 131/ 19 86 e dell’articolo 8, comma 1, lettere b) ed e), della Tariffa allegata al dpr. n. 131/1986 nonché dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile,per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente «ritenuto che alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], contenente la condanna al pagamento di somme, andasse applicata l’imposta fissa prevista dalla lettera e) dell’art. 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86, anziché l’imposta proporzionale prevista dalla lettera b) del medesimo art. 8» atteso che con la suddetta sentenza « il Tribunale non aveva pronunziato l’annullamento o la nullità di atti né la risoluzione di un contratto»ed avendo il giudizio in oggetto non un’azione diretta ad ottenere l’annullamento o la risoluzione di un contratto, maunicamente la ripetizione di un indebito. 1.2. La censura è infondata. 1.3. La sentenza di appello motiva l’accoglimento del gravame della Curatela sul presupposto che la sentenza tassata, pur non recante una dichiarazione di nullità, di annullamento o di risoluzione di un atto o di un contratto, conteneva comunque «…una pronunzia che ha comportato un effetto restitutorio, che impone il pagamento in misura fissa della imposta di registro ; “ e che, invero, “la ratio della norma è quella di tassare con l’aliquota proporzionale le operazioni che comportino un guadagno o un incremento di valore in favore del contribuente, ma nella specie ciò non è accaduto, in quanto con la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non si è fatto altro che ripristinare la situazione patrimoniale precedente, con la restituzione di importi che, in realtà, non andavano versati, in quanto privi di causale, così da portarsi affermare che si verta in tema di eadem ratioche l’appello va pertanto accolto». 1.4.Ciò posto, dall’esame della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (trascritta da entrambe le parti nei rispettivi atti), emerge che nel caso esaminato la vicenda è inerente alla «ripetizione di indebiti versamenti, effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. anteriormente alla proposizione della domanda di concordato preventivo (di poi sfociata in fallimento), nei confronti delle Fattorie del Matese (società del medesimo gruppo riconducibile al sig. [OSCURATO:PERSONA]) in epoca compresa tra il 1/1/2008 ed il 31/12/2013, per complessivi € 2.015.798,33 (così come indicati nell’allegato mastrino)». 1.5. La sentenza precisava che— essendo stato ex adverso eccepito che i versamenti effettuati dalla società fallita avessero natura di caparra confirmatoria, in quanto collegati alla lettera di intenti del 22.12.2008 (avente ad oggetto la futura promessa di acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dello stabilimento, già detenuto in locazione), con cui si stabiliva il diritto della concedente Fattorie del Matese a trattenere i versamenti effettuati a tale data — « comunque, alla luce del teno re letterale della medesima clausola e della complessiva struttura dell’accordo intercorso tra le parti, giammai ...(ndr. avrebbero potuto) ... assumere il valore di caparra confirmatoria (per esser trattenute dalla concedente) quei versamenti effettuati in epoca successiva alla sottoscrizione del documento risalente al 22/12/2008... considerato che viceversa la più gran parte dei versamenti di cui si chiede la ripetizione si colloca nel quadriennio successivo alla sottoscrizione del citato documento (€. 4.148.400,00) - come si evince dal mastrino di sottoconto prodotto dalla curatela attorea (…)» e che « in ogni caso il contenuto di quella scrittura non sarebbe...(stato)... opponibile alla curatela attorea perché non corredata dai relativi allegati e comunque perché priva di data certa anterioreal fallimento». 1.6. In materia di imposta di registro, la prima parte della Tariffa allegata alD.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett. b), stabilisce l'aliquota proporzionale per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura»; la successiva lett. e) determina invece l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti «che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto». 1.7. Un'interpretazione tanto letterale quanto sistematica delle disposizioni in discorso, considerato anche il tenore delle altre previsioni dell'art. 8, porta a ravvisare tra le stesse un rapporto digenere a specie, non essendovi dubbio, anche in ragione del loro tenore letterale, che la norma di cui alla lett. b) ha carattere di regola generale, mentre la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto ad essa, carattere speciale, tenuto conto che essasi occupa, sottoponendoli a diversa disciplina, di fattispecie (in particolare provvedimenti di condanna alla restituzione di somme o beni) che altrimenti ricadrebbero nella lett. b). 1.8. La ratio della diversa disciplina va d'altra parte colta nel rilievo che la disposizione di cui alla lett. b) colpisce i provvedimenti giudiziari che dispongono un trasferimento di ricchezza, mentre il legislatore ha ritenuto di applicare l'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum. 1.9.Con riguardo, inoltre,al caso in esame va evidenziato che l’azione di ripetizione per indebito oggettivo è esperibile in ogni caso di mancanza di una causa adquirendiin ragione della mancanza o della cessazione del vincolo originariamente esistente tra le parti, in conseguenza della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, della rescissione o del venire, comunque, meno del contratto ( cfr. Cass. n. 32137/2025; Cass. n. 3762/2025; Cass. n. 21410/2024; Cass. n. 35008/2023; Cass. n. 19150/2023; Cass. n. 10606/2023; Cass. n. 36783/2022; Cass. n. 25610/2022; Cass. n. 36251/2021; Cass. n. 23914/2020; Cass. n. 23448/2020; Cass. n. 17948/2020; Cass. n. 14758/2019; Cass.n. 715/2018). 1.10. Invero l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (conditio ob causam finita m ), e ciò secondo una distinzione che risale al diritto romano, e che è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva il principio dell’inefficacia degli atti privi di una causa solvendi(così, in motivazione, Cass. n. 14084/2005; in senso analogo Cass. n n. 39264/2021, 4378/2014, e già Cass. n. 4889/1979). 1.11. Tanto precisato, la conclusione accolta dalla sentenza impugnata, che ha assimilato, sottoponendola alla medesima disciplina giuridica, la pronuncia di condanna alla restituzionedi pagamenti eseguiti, in mancanza di una legittima causa solvendi , da società in periodo anteriore alla domanda di concordato preventivo e successivamente di dichiarazione di fallimento, alle sentenz e di nullità, annullamento e risoluzione di un contratto e di condanna alle conseguenti restituzioni, è conforme sia al principio di specialità sopra rilevato, e d a i corollari conseguenti, sia alla ratiosopra evidenziata della disciplina in discorso (v. anche, di recente, Cass. n. 30706/25). 1.12. Sotto il primo profilo, il rilevato rapporto di specialità comporta che le ipotesi previste dalla lett. e) siano di stretta interpretazione, in quanto sottoposte ad una disciplina diversa, sicché essa non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla legge. 1.13. La lettera e) è dunque applicabile restrittivamente ai soli casi in cui il provvedimento attesti la mancanza,o comporti la caducazione , del titolo e la conseguente condanna al pagamento abbia funzione meramente restitutoria, mirando a ripristinare la situazione quo ante. 1.14. Nel caso di specie, è altrettanto chiaro cheil diritto di ripetere quanto pagato ex art. 2033 c.c. ha quale presupposto che quest’ultimo sia avvenuto senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende a evitare l’arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l’iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione, ed a ciò consegue che tale pagamento ha la funzione di reintegrare il patrimonio di colui che l’ha effettuata, in tal modo impoverendosi e nei limiti di tale impoverimento. 1.15. L'effetto giuridico della sentenza che accoglie l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e dispone le conseguenti restituzioni è dunqueravvisabile nel mero recupero di beni al patrimonio del soggetto che abbiaeseguito il pagamento in mancanza di una causa adquirendi. 1.16. Erroneamente , dunque, l’ A mministrazione ha ascritto la pronuncia in questione alla categoria degli atti giudiziari che recano «condannaal pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna dibeni di qualsiasi natura» (art. 8, comma 1, lett. b ), cit.) . , che non può trovare applicazione in quanto postula la fisiologica validità ( in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (cfr. Cass.n. 25610/2022). 2. Quanto sin qui illustratocomporta il rigetto del ricorso . 3. Le spese di liteseguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nel