CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08142/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. R.G. 14069-2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale alle liti in atti-controricorrente-avverso la sentenza n. 358/2025 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 14.5.2025;Numero registro generale 14069/2025Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 8142/2026Data pubblicazione 01/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del26/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANOAgenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) avverso la sentenza n. 46/2024,emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti, con cui era statorespinto il ricorso avverso avviso di liquidazione avente ad oggetto impostaprincipale di registro liquidata su atti giudiziari, in particolare sul provvedimentocon cui il Tribunale di Asti aveva condannato la Società a restituire l’addizionaleprovinciale sull’accisa sull’energia elettrica.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., depositata in data 12 ottobre 2025.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che ilricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis n. 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 8 comma 1 lett.b) [OSCURATO:PERSONA] I allegataal T.U. REGISTRO per avere la Commissione tributaria regionale erroneamenteritenuto applicabile l’imposta di registro in misura fissa ad un provvedimento dicondanna alla restituzione di somme corrisposte per effetto della sopravvenutaassenza di valido titolo giustificativo (in relazione alle somme corrisposte daCasa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fornitore [OSCURATO:PERSONA] commerciale s.r.l. a titolo diaddizionale provinciale sull’energia elettrica nell’ambito dei rapporti contrattualidi somministrazione di energia elettrica tra le stesse intercorsi).1.2. La doglianza va disattesa.1.3. Con la proposta di definizione anticipata il ricorso è stato ritenutomanifestamente infondato evidenziando quanto segue:« ... considerato che allabase della condanna civilistica alla restituzione vi è l’illegittimità delle addizionaliNumero registro generale 14069/2025Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 8142/2026Data pubblicazione 01/04/2026provinciali all’accisa sull’energia elettrica perché incompatibili con l’ordinamentounionale e che tale contrasto ha comportato l’obbligo in capo al giudice nazionaledi disapplicare la clausola (o la norma) che imponeva il pagamento degli importi,poi rivelatisi indebiti. Ciò ha implicato la loro restituzione ma soprattuttol’annullamento degli effetti dell’atto in contrasto col diritto eurounitario che neaveva imposto il pagamento; considerato che la condanna civilistica allarestituzione ha comportato la caducazione del titolo del precedentetrasferimento, e in specie della clausola contrattuale del contratto disomministrazione che aveva imposto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di versarel’addizionale maturata sull’energia elettrica somministrata; considerato che l’art.6 D.L. 511/88 istitutivo della citata addizionale veniva disapplicato perché incontrasto con la Direttiva n.2008/118/CE; considerato che le pronuncepregiudiziali della Corte di Giustizia della Comunità Europea hanno efficacia "extunc", tranne nei casi in cui la stessa Corte, per considerazioni attinenti allacertezza dei rapporti giuridici, si riconosca il diritto di limitare, per il passato,l'effetto delle proprie decisioni; ne consegue che, intervenuta in via pregiudizialela decisione interpretativa della Corte e configuratosi il contrasto tra lanormativa italiana e quella comunitaria siccome interpretata, la norma ritenutaincompatibile non può più essere applicata dal giudice nazionale al caso dispecie, senza che talemancata applicazione trovi un limite cronologico inizialecon riferimento al momento della pronuncia interpretativa (Cass. Civ., Sez. L,Sentenza n. 14468 del 22/12/1999); ritenuto che l’incompatibilità della normanazionale con il diritto unionale ha carattere originario e comporta una pronunciadi caducazione del titolo sia essa esplicita o implicita, situazione del tuttoassimilabile ad un annullamento della clausola contrattuale regolata ai finidell’imposta di registro dal citato art. 8, co. 1, lett. e), Tariffa, Parte Prima,allegata al T.U.R. considerato che i provvedimenti giudiziari che dichiarano lanullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna allarestituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando ladichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., enon l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione delladisciplina legale alle clausole nulle sono soggetti ad imposta di registro in misurafissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegataNumero registro generale 14069/2025Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 8142/2026Data pubblicazione 01/04/2026al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi oprestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebitooggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8,comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità("in toto et in qualibet parte") del contratto originante le obbligazioni per le qualisi chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna(Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25610 del 31/08/2022) ...».1.4. A fronte della trascritta proposta, la ricorrente non ha fornito elementiidonei per la modifica della suddetta proposta atteso che l’azione di ripetizioneper indebito oggettivo è esperibile in ogni caso di mancanza di una causaadquirendi in ragione della mancanza o della cessazione del vincolooriginariamente esistente tra le parti, in conseguenza della dichiarazione dinullità, dell'annullamento, della risoluzione, della rescissione o del venire,comunque, meno del contratto (cfr. Cass. n. 32137/2025; Cass. n. 3762/2025;Cass. n. 21410/2024; Cass. n. 35008/2023; Cass. n. 19150/2023; Cass. n.10606/2023; Cass. n. 36783/2022; Cass. n. 25610/2022; Cass. n. 36251/2021;Cass. n. 23914/2020; Cass. n. 23448/2020; Cass. n. 17948/2020; Cass. n.14758/2019; Cass. n. 715/2018).1.5. Invero l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originariagiustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) o perché la causa delrapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventisuccessivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo(conditio ob causam finitam), e ciò secondo una distinzione che risale al dirittoromano, e che è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testodell'art. 2033 cod. civile nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 del codice abrogato(1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una causasolvendi (così, in motivazione, Cass. n. 14084/2005; in senso analogo Cass. nn.39264/2021, 4378/2014, e già Cass. n. 4889/1979).1.6. Tanto precisato, la conclusione accolta dalla sentenza impugnata, cheha assimilato, sottoponendola alla medesima disciplina giuridica, la pronuncia dicondanna alla restituzione di pagamenti eseguiti, in mancanza di una legittimacausa solvendi, alle sentenze di nullità, annullamento e risoluzione di uncontratto e di condanna alle conseguenti restituzioni, è conforme ai principi diNumero registro generale 14069/2025Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 8142/2026Data pubblicazione 01/04/2026diritto sin qui illustrati posto che le ipotesi previste dalla lett. e) cit. sono distretta interpretazione, in quanto sottoposte ad una disciplina diversa, sicchéessa non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.1.7. La lettera e) è dunque applicabile restrittivamente ai soli casi in cui ilprovvedimento attesti la mancanza, o comporti la caducazione, del titolo e laconseguente condanna al pagamento abbia funzione meramente restitutoria,mirando a ripristinare la situazione quo ante.1.8. Nel caso di specie, è altrettanto chiaro che il diritto di ripetere quantopagato ex art. 2033 c.c. ha quale presupposto che quest’ultimo sia avvenutosenza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende a evitarel’arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l’iniquità prodottasimediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione, ed a ciòconsegue che tale pagamento ha la funzione di reintegrare il patrimonio di coluiche l’ha effettuata, in tal modo impoverendosi e nei limiti di tale impoverimento.1.9. L'effetto giuridico della sentenza che accoglie l'azione di ripetizione diindebito ex art. 2033 c.c. e dispone le conseguenti restituzioni è dunqueravvisabile nel mero recupero di beni al patrimonio del soggetto che abbiaeseguito il pagamento in mancanza di una causa adquirendi.1.10. Erroneamente, dunque, l’Amministrazione ha ascritto la pronuncia inquestione alla categoria degli atti giudiziari che recano «condanna al pagamentodi somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasinatura» (art. 8, comma 1, lett. b), cit.)., che non può trovare applicazione inquanto postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contrattooriginante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare lacondanna al pagamento o alla consegna (cfr. Cass. n. 25610/2022).2. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principi didiritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né la ricorrenteha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.4. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna alpagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., inNumero registro generale 14069/2025Numero sezionale 2853/2026Numero di raccolta generale 8142/2026Data pubblicazione 01/04/2026favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favoredella cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro1.200,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come perlegge, nonché al pagamento della somma di Euro 600,00 ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e della somma di Euro500,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 26.3.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])