CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08144/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. R.G. 14070-2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale alle liti in atti-controricorrente-Numero registro generale 14070/2025Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 8144/2026Data pubblicazione 01/04/2026avverso la sentenza n. 359/2025 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 14.5.2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 26/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANOAgenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) avverso la sentenza n. 41/2024,emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti, con cui erastato respinto il ricorso avverso avviso di liquidazione avente ad oggettoimposta principale di registro liquidata su atti giudiziari, in particolare sulprovvedimento con cui il Tribunale di Asti aveva condannato la Società arestituire l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., depositata in data 12 ottobre 2025.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 8 comma 1 lett.b) [OSCURATO:PERSONA] al T.U. REGISTRO per avere la Commissione tributaria regionaleerroneamente ritenuto applicabile l’imposta di registro in misura fissa ad unprovvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte per effettodella sopravvenuta assenza di valido titolo giustificativo (in relazione allesomme corrisposte da [OSCURATO:SOCIETA]. al fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di addizionale provinciale sull’energia elettricanell’ambito dei rapporti contrattuali di somministrazione di energia elettricatra le stesse intercorsi).1.2. La doglianza va disattesa.Numero registro generale 14070/2025Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 8144/2026Data pubblicazione 01/04/20261.3. Con la proposta di definizione anticipata il ricorso è stato ritenutomanifestamente infondato evidenziando quanto segue:« ... considerato chealla base della condanna civilistica alla restituzione vi è l’illegittimità delleaddizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica perché incompatibili conl’ordinamento unionale e che tale contrasto ha comportato l’obbligo in capoal giudice nazionale di disapplicare la clausola (o la norma) che imponeva ilpagamento degli importi, poi rivelatisi indebiti. Ciò ha implicato la lororestituzione ma soprattutto l’annullamento degli effetti dell’atto in contrastocol diritto eurounitario che ne aveva imposto il pagamento; considerato chela condanna civilistica alla restituzione ha comportato la caducazione deltitolo del precedente trasferimento, e in specie della clausola contrattuale delcontratto di somministrazione che aveva imposto a Vetreria di Borgonovos.p.a. di versare l’addizionale maturata sull’energia elettrica somministrata;considerato che l’art. 6 D.L. 511/88 istitutivo della citata addizionale venivadisapplicato perché in contrasto con la Direttiva n.2008/118/CE; consideratoche le pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia della [OSCURATO:PERSONA] efficacia "ex tunc", tranne nei casi in cui la stessa Corte, perconsiderazioni attinenti alla certezza dei rapporti giuridici, si riconosca ildiritto di limitare, per il passato, l'effetto delle proprie decisioni; ne consegueche, intervenuta in via pregiudiziale la decisione interpretativa della Corte econfiguratosi il contrasto tra la normativa italiana e quella comunitariasiccome interpretata, la norma ritenuta incompatibile non può più essereapplicata dal giudice nazionale al caso di specie, senza che talemancataapplicazione trovi un limite cronologico iniziale con riferimento al momentodella pronuncia interpretativa (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 14468 del22/12/1999); ritenuto che l’incompatibilità della norma nazionale con ildiritto unionale ha carattere originario e comporta una pronuncia dicaducazione del titolo sia essa esplicita o implicita, situazione del tuttoassimilabile ad un annullamento della clausola contrattuale regolata ai finidell’imposta di registro dal citato art. 8, co. 1, lett. e), Tariffa, Parte Prima,allegata al T.U.R. considerato che i provvedimenti giudiziari che dichiaranola nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna allarestituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quandoNumero registro generale 14070/2025Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 8144/2026Data pubblicazione 01/04/2026la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2,c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzionedella disciplina legale alle clausole nulle sono soggetti ad imposta di registroin misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parteprima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essiriguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovandoapplicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternativitàdi cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddettatariffa, il quale postula la fisiologica validità ("in toto et in qualibet parte")del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice dipronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (Cass. Civ., Sez. 5,Sentenza n. 25610 del 31/08/2022) ...».1.4. A fronte della trascritta proposta, la ricorrente non ha fornitoelementi idonei per la modifica della suddetta proposta atteso che l’azione diripetizione per indebito oggettivo è esperibile in ogni caso di mancanza diuna causa adquirendi in ragione della mancanza o della cessazione delvincolo originariamente esistente tra le parti, in conseguenza delladichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, della rescissioneo del venire, comunque, meno del contratto (cfr. Cass. n. 32137/2025;Cass. n. 3762/2025; Cass. n. 21410/2024; Cass. n. 35008/2023; Cass. n.19150/2023; Cass. n. 10606/2023; Cass. n. 36783/2022; Cass. n.25610/2022; Cass. n. 36251/2021; Cass. n. 23914/2020; Cass. n.23448/2020; Cass. n. 17948/2020; Cass. n. 14758/2019; Cass. n.715/2018).1.5. Invero l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causaoriginaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) o perchéla causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù dieventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapportomedesimo (conditio ob causam finitam), e ciò secondo una distinzione cherisale al diritto romano, e che è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base delnuovo testo dell'art. 2033 cod. civile nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 delcodice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti priviNumero registro generale 14070/2025Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 8144/2026Data pubblicazione 01/04/2026di una causa solvendi (così, in motivazione, Cass. n. 14084/2005; in sensoanalogo Cass. nn. 39264/2021, 4378/2014, e già Cass. n. 4889/1979).1.6. Tanto precisato, la conclusione accolta dalla sentenza impugnata,che ha assimilato, sottoponendola alla medesima disciplina giuridica, lapronuncia di condanna alla restituzione di pagamenti eseguiti, inmancanza di una legittima causa solvendi, alle sentenze di nullità,annullamento e risoluzione di un contratto e di condanna alle conseguentirestituzioni, è conforme ai principi di diritto sin qui illustrati posto che leipotesi previste dalla lett. e) cit. sono di stretta interpretazione, in quantosottoposte ad una disciplina diversa, sicché essa non può essere estesa oltrei casi espressamente contemplati dalla legge.1.7. La lettera e) è dunque applicabile restrittivamente ai soli casi in cuiil provvedimento attesti la mancanza, o comporti la caducazione, del titolo ela conseguente condanna al pagamento abbia funzione meramenterestitutoria, mirando a ripristinare la situazione quo ante.1.8. Nel caso di specie, è altrettanto chiaro che il diritto di ripetere quantopagato ex art. 2033 c.c. ha quale presupposto che quest’ultimo sia avvenutosenza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende a evitarel’arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l’iniquità prodottasimediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione, ed a ciòconsegue che tale pagamento ha la funzione di reintegrare il patrimonio dicolui che l’ha effettuata, in tal modo impoverendosi e nei limiti di taleimpoverimento.1.9. L'effetto giuridico della sentenza che accoglie l'azione di ripetizionedi indebito ex art. 2033 c.c. e dispone le conseguenti restituzioni è dunqueravvisabile nel mero recupero di beni al patrimonio del soggetto che abbiaeseguito il pagamento in mancanza di una causa adquirendi.1.10. Erroneamente, dunque, l’Amministrazione ha ascritto la pronunciain questione alla categoria degli atti giudiziari che recano «condanna alpagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni diqualsiasi natura» (art. 8, comma 1, lett. b), cit.)., che non può trovareapplicazione in quanto postula la fisiologica validità (in toto et in qualibetparte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudiceNumero registro generale 14070/2025Numero sezionale 2854/2026Numero di raccolta generale 8144/2026Data pubblicazione 01/04/2026di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (cfr. Cass. n.25610/2022).2. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.4. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore sommain favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 250,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e dellasomma di Euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassadelle ammende.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 26.3.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])