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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19706/2026

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re, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tedesco (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) presso il cui studio in Bologna, viadell’Indipendenza n. 20, è elettivamente domiciliata;-Ricorrente-ControAGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-Controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, Sez. 5, n. 3514/2022, depositata il 22 aprile 2022 e non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/20261.

Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione n.20171T001014000, con cui l’Agenzia delle Entrate, in applicazione dell’art.20 del D.P.R. n. 131/1986, aveva rideterminato in misura proporzionalel’imposta di registro dovuta relativamente all’atto pubblico del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ceduto alla società ricorrente le proprie azioni ordinarie dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., pari all’intero capitale sociale della stessa.

Inparticolare, l’Amministrazione aveva riqualificato l’atto sottoposto allaregistrazione in termini di cessione di azienda, con attribuzione del valoredi euro 8.182.300,00, invece che di cessione di azioni, per come era statofatto dal notaio rogante in sede di registrazione con conseguenteapplicazione dell’imposta di registro in misura fissa. [OSCURATO:PERSONA] provinciale rigettava il ricorso, ritenendo legittima lariqualificazione giuridica operata dall’Agenzia delle Entrate.2.

La pronuncia, appellata dalla contribuente, venivasuccessivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia con sentenza n. 3514/2022, depositata il 22 aprile 2022 e nonnotificata.

I giudici di appello condividevano la decisione dellaCommissione di prime cure, evidenziando che - sulla base degli elementidi fatto prospettati dall’Ufficio – non fosse corretto procedere “ad unaconsiderazione esclusivamente atomistica delle cessioni fatte alla societàappellante delle azioni appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRadenza Malvina di partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] pari all’interocapitale sociale di detta società”, dovendosi “invece, prescindendodall’eventuale finalità elusiva perseguita, riqualificare l’atto sottoposto aregistrazione in termini di cessione di azienda, avuto riguardo allasostanza e non alla forma dell’atto posto in essere e tenuto contodell’effetto giuridico finale oggettivamente e inequivocabilmenteNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026prodottosi nell’ordinamento giuridico con il trasferimento alla societàRadenza [OSCURATO:SOCIETA] del potere di godimento e disposizione dell’interocomplesso aziendale già di pertinenza di altro soggetto giuridico (lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]).

E, quindi, una volta preso atto che nella speciel’imposizione tributaria ha avuto per oggetto il trasferimento di unaazienda da un soggetto giuridico ad un altro dietro il pagamento di uncorrispettivo economico, deve rilevarsi che legittimamente l'imposta diregistro, dovendosi riferire alla manifestazione di capacità contributivacorrelabile a una ben dimostrata forza economica della società appellante,è stata rapportata in misura proporzionale (e non fissa) al valore dell'attoregistrato a contenuto economico, assunto dal legislatore come indice dicapacità contributiva…”.3.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso lacontribuente, articolando tre motivi e depositando memoria.4.

Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, in rubrica “Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ. per la nullità del procedimento e della sentenza impugnata aisensi dell’art. 101, 156 comma 2, 161 e 162 cod. proc civ. per violazionedel diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e del principio del contraddittoriodi cui agli artt. 101 cod. proc. civ. e 111 Cost., ovvero, in violazionedell’art. 27, comma 2, del D.L. n. 137 del 28/10/2020 per la mancataconvocazione alla discussione, con la partecipazione delle parti in causa,all’udienza di trattazione fissata per il giorno 17/02/2022 alle ore 10,00”,la società ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenzaimpugnata per violazione del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio, avendo la Commissione tributaria regionale deciso lacausa sulla base degli atti nonostante la rituale e tempestiva istanza didiscussione del ricorso in pubblica udienza, formulata dalla società ai sensidell’art. 27, secondo comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.Numero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/20262.

Con il secondo motivo, in rubrica “Ex art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.p.r. n. 131 del1986, per avere la CTR erroneamente ritenuto, prescindendodall’eventuale finalità elusiva perseguita, di riqualificare l’atto sottoposto aregistrazione in termini di cessione di azienda”, la ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 20 del T.U.R., come riformulatodall’art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, edell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per averela Commissione tributaria regionale condiviso la riqualificazione dell’atto dicessione totalitaria delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. come cessione diazienda, giustificata sulla base di elementi extratestuali e della presuntacausa reale dell’operazione.Osserva la società che i giudici d’appello hanno recepito principicontenuti in una sentenza di questa Corte, riconducibili ad unorientamento ormai superato, in quanto trattasi di una pronuncia (la n.11877/2017 richiamata nella sentenza impugnata) precedenteall’intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 87, lettera a) della legge27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha modificato iltesto dell’art. 20 del DPR 131/86.3.

Con il terzo motivo, in rubrica “Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunciasulla illegittimità ed insussistenza della pretesa tributaria fondatasull’abuso del diritto.”, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dellapretesa erariale fondata sull’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, autonomamente dedotta in sede di appello.4.

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento delle restanticensure.4.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi,ed è incontestato, la vicenda da cui è derivata l’adozione dell’avviso diNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026rettifica impugnato, è la seguente: con atto stipulato in data 24 marzo2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cedevano allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., odierna ricorrente, l’intera partecipazioneazionaria della società [OSCURATO:SOCIETA]., negozio riqualificato dall’Ufficiocome atto di cessione d’azienda.

In ragione di tale riqualificazione, l’Ufficioriteneva la sussistenza di una condotta abusiva delle parti contrattuali,finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

In forzadell’espresso richiamo dell’art. 53 bis del d.P.R. n. 131/1986, l’Ufficioapplicava quindi le disposizioni contenute nell’art. 10 bis della legge n.212/2000.

La parte contribuente ha contestato l’utilizzabilità per i fini dicui all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 di dati extratestuali e di atti collegati.4.2.

Nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale,nel confermare la pronunzia di primo grado, ha affermato che,prescindendo dall’eventuale finalità elusiva perseguita, l’atto sottoposto aregistrazione andava riqualificato in termini di cessione di azienda, avutoriguardo alla sostanza e non alla forma dell’atto posto in essere e tenutoconto dell’effetto giuridico finale oggettivamente e inequivocabilmenteprodottosi nell’ordinamento giuridico con il trasferimento alla società delpotere di godimento e disposizione dell’intero complesso aziendale già dipertinenza di altro soggetto giuridico.

Pertanto, una volta preso atto chenella specie l’imposizione tributaria ha avuto per oggetto il trasferimentodi una azienda da un soggetto giuridico ad un altro dietro il pagamento diun corrispettivo economico, “deve rilevarsi che legittimamente l'impostadi registro, dovendosi riferire alla manifestazione di capacità contributivacorrelabile a una ben dimostrata forza economica della società appellante,è stata rapportata in misura proporzionale (e non fissa) al valore dell'attoregistrato a contenuto economico, assunto dal legislatore come indice dicapacità contributiva.”.4.3.

È superfluo ripercorrere analiticamente in questa sedel’evoluzione normativa ed interpretativa dell’art. 20 TUR, caratterizzata daNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026interventi legislativi, del Giudice delle leggi ed anche da molteplicipronunce di questa di questa Corte (tra le tante, Cass. n. 24941/2023;Cass. n. 33368/2023; Cass. n. 34955/2023; Cass. 34917/2023, Cass.24647/2021).

La ragione specifica su cui l’Agenzia fonda il proprioragionamento risiede nel fatto che in sede di riqualificazione, operata perintrinseco, dell’atto di cessione totalitaria dei titoli azionari in questione,emergerebbe comunque un’operazione elusiva consistente neltrasferimento indiretto dell’azienda e, come tale, tassabile in misuraproporzionale.4.4.

Sennonché, tale specifico ordine di idee è stato smentito daquesta Corte, considerando che:- fermo restando che nella lettera e nella ratio dell’art. 20 Tur(“L’imposta deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effettigiuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vicorrisponda il titolo o la forma apparente”) sopravvive in effetti il basilareprincipio di prevalenza della sostanza sulla forma (e sul nomen attribuitodalle parti all’atto), va tuttavia considerato che questa prevalenza devecomunque originare (si è detto, per intrinseco vertendosi, de iure condito,di ‘imposta d’atto’) dalla valutazione degli “effetti giuridici” e noneconomici dell’atto medesimo;- sia sulla esclusiva rilevanza ex art. 20 – in generale - degli effettigiuridici, sia sul fatto che – in particolare - sul piano appunto di questieffetti, quelli di trasferimento aziendale e di cessione totalitaria di quotesono negozi diversi e non riqualificabili il primo nel secondo, basteràrichiamare la più recente giurisprudenza di legittimità che ha dato contodel mutato quadro applicativo», sottolineandosi (in Cass. n. 34917/23)che l’espediente riqualificatorio costituito dalla valorizzazione a finitributari della causa ‘reale’ o ‘concreta’ del negozio (vale a dire, insostanza, dei suoi effetti ‘economici’) è stato superato - salva la peculiareipotesi dell’abuso, qui neppure dedotta – proprio dalla CorteNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026Costituzionale, la quale ha avuto modo di osservare (cfr.

Corte cost. n.158/2020) che una siffatta valorizzazione non appare coerente con lasopravvenuta introduzione nell’ordinamento dell'articolo 10-bis della legge212 del 2000;- l’opera di classificazione e qualificazione negoziale deve esserefinalizzata all’individuazione del regime di imposizione applicabile all’atto,tenuto conto, da un lato, della sua intrinseca natura e dei suoi effettigiuridici (non economici) e, dall’altro, della sua atomistica edautosufficiente analisi.

Risultando in ciò insuperabile (Cass. da ultimo cit.)il fatto che la cessione della partecipazione societaria, […] non èproduttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale […],discostandosene quanto ad estraneità di istituti tipici (v. artt. 2556 segg.,2112 c.c.);- anche in linea con quanto desumibile dalla relazione illustrativaall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 in ordine alreale intendimento del legislatore - il diverso oggetto del trasferimento (lapartecipazione sociale in un caso, il compendio di beni organizzati ex art.2555 c.c. dall’altro), nonché la diversa disciplina alla quale tale oggetto èsotto vari profili sottoposto, anche mediante la previsione di istitutidedicati e caratterizzanti (la successione nei crediti-debiti e nei contratti;la responsabilità per i debiti aziendali; il divieto di concorrenza; iltrasferimento delle posizioni lavorative ecc…) bastano a denotare lagiuridica non assimilabilità, ex art. 20, della cessione aziendale a quelladella partecipazione sociale, per quanto totalitaria; quest’ultimastatus (di socio) e del resto assoggettata ex lege ad imposta di registro inmisura fissa (art. 11 tariffa parte prima all. d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)anche in ragione di vincoli unionali;- già si era osservato in Cass. n. 24647/21 che: «come ribaditoanche dalla Consulta, non (si) deve ricercare pertanto un presunto effettoNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026economico dell'atto tanto più se e quando - come nel caso di specie - lostesso è il medesimo per due negozi tipici diversi per gli effetti giuridiciche si vogliono realizzare»;- ancorché da un punto di vista economico si possa ipotizzare che lasituazione di chi ceda l'azienda sia la medesima di chi cede l'interapartecipazione, posto che in entrambi i casi si "monetizza" il complesso dibeni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico lesituazioni sono assolutamente diverse;- ciò ha trovato, da ultimo, ulteriore riscontro nell’assunto(Cass.n.7495/24) per il quale, «[…] dovendo sempre darsi la prevalenzaagli effetti giuridici sugli effetti economici del singolo atto» e «[…]dovendo essere considerati soltanto gli effetti giuridici dell’atto presentatoalla registrazione, così come da esso desumibili, non può assumererilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti, quand’anche fossequello di acquistare in via indiretta l’azienda della societàcompravenduta».

Ciò, con affermazione del seguente principio di diritto:«Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale diuna società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve esseresempre liquidata in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parteprima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusaall’amministrazione finanziaria – in assenza di elementi extratestuali o atticollegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessioneindiretta di azienda, in forza dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131(nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1084, dellalegge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, incoerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», iltrasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o dicapitali» (così Cass. n. 6060/2025, che richiama Cass. n. 10214/2024 e,nello stesso senso, Cass. n. 14031/2024 e Cass. 17628/2024 pure inNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026controversia avente ad oggetto un caso di riqualificazione, quale cessionedi azienda, dell’atto di cessione (totalitaria) del capitale sociale di S.R.L.).Come del resto, questa Corte (in termini: Cass. n. 25087/2006; Cass. n.7809/2015; Cass. n. 18037/2021; Cass. n. 13006/2022) aveva giàaffermato, precisando che le scritture private autenticate, aventi peroggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società di qualunquetipo, sono assoggettate all'imposta di registro in misura fissa, ai sensidell'art. 11 della tariffa - Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986.4.5.

L’affermazione che all'atto di cessione di quota societaria siapplica, ex art 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, l'imposta di registro in misura fissa risulta, poi, conformeanche ai principi comunitari, ed in particolare ai principi stabiliti dallaDirettiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969. [OSCURATO:PERSONA],concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, aveva lo scopodi fissare una armonizzazione nella Comunità sulla tassazione indiretta deiconferimenti societari, precisando all'art. 11 che «[OSCURATO:PERSONA] membri nonsottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma: a) lacreazione l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o lanegoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonchédi certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente […]».

Tale ultimadisposizione è stata abrogata dall'art. 16 della Direttiva n. 2008/7/CE delConsiglio del 12 febbraio 2008, ma la previsione in essa contenuta è statasostanzialmente riprodotta dall'art. 5 (“Operazioni non soggetteall'imposta indiretta”) della medesima Direttiva.

L'esenzione da impostaproporzionale stabilita dall'art. 11 della tariffa - Parte Prima allegata ald.P.R. cit. non è, quindi, una disposizione meramente nazionale, ma è unadisposizione di diretta applicazione di principi comunitari ispirati alprincipio della libera circolazione dei capitali in ottica di sviluppo delmercato comune (cfr. Cass. n. 18037/2021).Numero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/20264.6.

A conclusione delle riflessioni che precedono vanno, dunque,riaffermati i seguenti principio di diritto: a.

«ai fini della correttaapplicazione dell’art. 20 d.P.R., n. 131/1986, l’opera di qualificazionenegoziale del contenuto intrinseco dell’atto deve essere sviluppataconsiderando, in base alla sua autosufficiente analisi, la sua intrinsecanatura e gli effetti giuridici prodotti dall’atto medesimo e non anche quellieconomici che pure ne derivano». b.

«La cessione totalitaria dellapartecipazione societaria non è produttiva degli effetti giuridici propri dellacessione aziendale, discostandosene per diversità di oggetto e disciplina,essendo attributiva non di un compendio organizzato, quanto di un vero eproprio status (di socio) ed assoggettata ex lege ad imposta di registro inmisura fissa anche in ragione di vincoli unionali» (v. di recente, Cass., n.11562/2026).5.

Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata e,non essendo necessari accertamento in fatto, la causa va anche decisa nelmerito, accogliendo l’originario ricorso proposto dalla contribuente edannullando l’avviso di liquidazione impugnato.6.

Le spese dell’intero giudizio sono compensate stante ilprogressivo consolidarsi dei principi richiamati in corso di causa.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti glialtri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso proposto dalla società ricorrente.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tedesco (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) presso il cui studio in Bologna, viadell’Indipendenza n. 20, è elettivamente domiciliata;-Ricorrente-ControAGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-Controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, Sez. 5, n. 3514/2022, depositata il 22 aprile 2022 e non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/20261. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione n.20171T001014000, con cui l’Agenzia delle Entrate, in applicazione dell’art.20 del D.P.R. n. 131/1986, aveva rideterminato in misura proporzionalel’imposta di registro dovuta relativamente all’atto pubblico del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ceduto alla società ricorrente le proprie azioni ordinarie dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., pari all’intero capitale sociale della stessa. Inparticolare, l’Amministrazione aveva riqualificato l’atto sottoposto allaregistrazione in termini di cessione di azienda, con attribuzione del valoredi euro 8.182.300,00, invece che di cessione di azioni, per come era statofatto dal notaio rogante in sede di registrazione con conseguenteapplicazione dell’imposta di registro in misura fissa. [OSCURATO:PERSONA] provinciale rigettava il ricorso, ritenendo legittima lariqualificazione giuridica operata dall’Agenzia delle Entrate.2. La pronuncia, appellata dalla contribuente, venivasuccessivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia con sentenza n. 3514/2022, depositata il 22 aprile 2022 e nonnotificata. I giudici di appello condividevano la decisione dellaCommissione di prime cure, evidenziando che - sulla base degli elementidi fatto prospettati dall’Ufficio – non fosse corretto procedere “ad unaconsiderazione esclusivamente atomistica delle cessioni fatte alla societàappellante delle azioni appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRadenza Malvina di partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] pari all’interocapitale sociale di detta società”, dovendosi “invece, prescindendodall’eventuale finalità elusiva perseguita, riqualificare l’atto sottoposto aregistrazione in termini di cessione di azienda, avuto riguardo allasostanza e non alla forma dell’atto posto in essere e tenuto contodell’effetto giuridico finale oggettivamente e inequivocabilmenteNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026prodottosi nell’ordinamento giuridico con il trasferimento alla societàRadenza [OSCURATO:SOCIETA] del potere di godimento e disposizione dell’interocomplesso aziendale già di pertinenza di altro soggetto giuridico (lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]). E, quindi, una volta preso atto che nella speciel’imposizione tributaria ha avuto per oggetto il trasferimento di unaazienda da un soggetto giuridico ad un altro dietro il pagamento di uncorrispettivo economico, deve rilevarsi che legittimamente l'imposta diregistro, dovendosi riferire alla manifestazione di capacità contributivacorrelabile a una ben dimostrata forza economica della società appellante,è stata rapportata in misura proporzionale (e non fissa) al valore dell'attoregistrato a contenuto economico, assunto dal legislatore come indice dicapacità contributiva…”.3. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso lacontribuente, articolando tre motivi e depositando memoria.4. Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, in rubrica “Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ. per la nullità del procedimento e della sentenza impugnata aisensi dell’art. 101, 156 comma 2, 161 e 162 cod. proc civ. per violazionedel diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e del principio del contraddittoriodi cui agli artt. 101 cod. proc. civ. e 111 Cost., ovvero, in violazionedell’art. 27, comma 2, del D.L. n. 137 del 28/10/2020 per la mancataconvocazione alla discussione, con la partecipazione delle parti in causa,all’udienza di trattazione fissata per il giorno 17/02/2022 alle ore 10,00”,la società ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenzaimpugnata per violazione del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio, avendo la Commissione tributaria regionale deciso lacausa sulla base degli atti nonostante la rituale e tempestiva istanza didiscussione del ricorso in pubblica udienza, formulata dalla società ai sensidell’art. 27, secondo comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.Numero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/20262. Con il secondo motivo, in rubrica “Ex art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.p.r. n. 131 del1986, per avere la CTR erroneamente ritenuto, prescindendodall’eventuale finalità elusiva perseguita, di riqualificare l’atto sottoposto aregistrazione in termini di cessione di azienda”, la ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 20 del T.U.R., come riformulatodall’art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, edell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per averela Commissione tributaria regionale condiviso la riqualificazione dell’atto dicessione totalitaria delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. come cessione diazienda, giustificata sulla base di elementi extratestuali e della presuntacausa reale dell’operazione.Osserva la società che i giudici d’appello hanno recepito principicontenuti in una sentenza di questa Corte, riconducibili ad unorientamento ormai superato, in quanto trattasi di una pronuncia (la n.11877/2017 richiamata nella sentenza impugnata) precedenteall’intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 87, lettera a) della legge27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha modificato iltesto dell’art. 20 del DPR 131/86.3. Con il terzo motivo, in rubrica “Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunciasulla illegittimità ed insussistenza della pretesa tributaria fondatasull’abuso del diritto.”, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dellapretesa erariale fondata sull’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, autonomamente dedotta in sede di appello.4. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento delle restanticensure.4.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi,ed è incontestato, la vicenda da cui è derivata l’adozione dell’avviso diNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026rettifica impugnato, è la seguente: con atto stipulato in data 24 marzo2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cedevano allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., odierna ricorrente, l’intera partecipazioneazionaria della società [OSCURATO:SOCIETA]., negozio riqualificato dall’Ufficiocome atto di cessione d’azienda. In ragione di tale riqualificazione, l’Ufficioriteneva la sussistenza di una condotta abusiva delle parti contrattuali,finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale. In forzadell’espresso richiamo dell’art. 53 bis del d.P.R. n. 131/1986, l’Ufficioapplicava quindi le disposizioni contenute nell’art. 10 bis della legge n.212/2000. La parte contribuente ha contestato l’utilizzabilità per i fini dicui all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 di dati extratestuali e di atti collegati.4.2. Nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale,nel confermare la pronunzia di primo grado, ha affermato che,prescindendo dall’eventuale finalità elusiva perseguita, l’atto sottoposto aregistrazione andava riqualificato in termini di cessione di azienda, avutoriguardo alla sostanza e non alla forma dell’atto posto in essere e tenutoconto dell’effetto giuridico finale oggettivamente e inequivocabilmenteprodottosi nell’ordinamento giuridico con il trasferimento alla società delpotere di godimento e disposizione dell’intero complesso aziendale già dipertinenza di altro soggetto giuridico. Pertanto, una volta preso atto chenella specie l’imposizione tributaria ha avuto per oggetto il trasferimentodi una azienda da un soggetto giuridico ad un altro dietro il pagamento diun corrispettivo economico, “deve rilevarsi che legittimamente l'impostadi registro, dovendosi riferire alla manifestazione di capacità contributivacorrelabile a una ben dimostrata forza economica della società appellante,è stata rapportata in misura proporzionale (e non fissa) al valore dell'attoregistrato a contenuto economico, assunto dal legislatore come indice dicapacità contributiva.”.4.3. È superfluo ripercorrere analiticamente in questa sedel’evoluzione normativa ed interpretativa dell’art. 20 TUR, caratterizzata daNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026interventi legislativi, del Giudice delle leggi ed anche da molteplicipronunce di questa di questa Corte (tra le tante, Cass. n. 24941/2023;Cass. n. 33368/2023; Cass. n. 34955/2023; Cass. 34917/2023, Cass.24647/2021). La ragione specifica su cui l’Agenzia fonda il proprioragionamento risiede nel fatto che in sede di riqualificazione, operata perintrinseco, dell’atto di cessione totalitaria dei titoli azionari in questione,emergerebbe comunque un’operazione elusiva consistente neltrasferimento indiretto dell’azienda e, come tale, tassabile in misuraproporzionale.4.4. Sennonché, tale specifico ordine di idee è stato smentito daquesta Corte, considerando che:- fermo restando che nella lettera e nella ratio dell’art. 20 Tur(“L’imposta deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effettigiuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vicorrisponda il titolo o la forma apparente”) sopravvive in effetti il basilareprincipio di prevalenza della sostanza sulla forma (e sul nomen attribuitodalle parti all’atto), va tuttavia considerato che questa prevalenza devecomunque originare (si è detto, per intrinseco vertendosi, de iure condito,di ‘imposta d’atto’) dalla valutazione degli “effetti giuridici” e noneconomici dell’atto medesimo;- sia sulla esclusiva rilevanza ex art. 20 – in generale - degli effettigiuridici, sia sul fatto che – in particolare - sul piano appunto di questieffetti, quelli di trasferimento aziendale e di cessione totalitaria di quotesono negozi diversi e non riqualificabili il primo nel secondo, basteràrichiamare la più recente giurisprudenza di legittimità che ha dato contodel mutato quadro applicativo», sottolineandosi (in Cass. n. 34917/23)che l’espediente riqualificatorio costituito dalla valorizzazione a finitributari della causa ‘reale’ o ‘concreta’ del negozio (vale a dire, insostanza, dei suoi effetti ‘economici’) è stato superato - salva la peculiareipotesi dell’abuso, qui neppure dedotta – proprio dalla CorteNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026Costituzionale, la quale ha avuto modo di osservare (cfr. Corte cost. n.158/2020) che una siffatta valorizzazione non appare coerente con lasopravvenuta introduzione nell’ordinamento dell'articolo 10-bis della legge212 del 2000;- l’opera di classificazione e qualificazione negoziale deve esserefinalizzata all’individuazione del regime di imposizione applicabile all’atto,tenuto conto, da un lato, della sua intrinseca natura e dei suoi effettigiuridici (non economici) e, dall’altro, della sua atomistica edautosufficiente analisi. Risultando in ciò insuperabile (Cass. da ultimo cit.)il fatto che la cessione della partecipazione societaria, […] non èproduttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale […],discostandosene quanto ad estraneità di istituti tipici (v. artt. 2556 segg.,2112 c.c.);- anche in linea con quanto desumibile dalla relazione illustrativaall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 in ordine alreale intendimento del legislatore - il diverso oggetto del trasferimento (lapartecipazione sociale in un caso, il compendio di beni organizzati ex art.2555 c.c. dall’altro), nonché la diversa disciplina alla quale tale oggetto èsotto vari profili sottoposto, anche mediante la previsione di istitutidedicati e caratterizzanti (la successione nei crediti-debiti e nei contratti;la responsabilità per i debiti aziendali; il divieto di concorrenza; iltrasferimento delle posizioni lavorative ecc…) bastano a denotare lagiuridica non assimilabilità, ex art. 20, della cessione aziendale a quelladella partecipazione sociale, per quanto totalitaria; quest’ultimastatus (di socio) e del resto assoggettata ex lege ad imposta di registro inmisura fissa (art. 11 tariffa parte prima all. d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)anche in ragione di vincoli unionali;- già si era osservato in Cass. n. 24647/21 che: «come ribaditoanche dalla Consulta, non (si) deve ricercare pertanto un presunto effettoNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026economico dell'atto tanto più se e quando - come nel caso di specie - lostesso è il medesimo per due negozi tipici diversi per gli effetti giuridiciche si vogliono realizzare»;- ancorché da un punto di vista economico si possa ipotizzare che lasituazione di chi ceda l'azienda sia la medesima di chi cede l'interapartecipazione, posto che in entrambi i casi si "monetizza" il complesso dibeni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico lesituazioni sono assolutamente diverse;- ciò ha trovato, da ultimo, ulteriore riscontro nell’assunto(Cass.n.7495/24) per il quale, «[…] dovendo sempre darsi la prevalenzaagli effetti giuridici sugli effetti economici del singolo atto» e «[…]dovendo essere considerati soltanto gli effetti giuridici dell’atto presentatoalla registrazione, così come da esso desumibili, non può assumererilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti, quand’anche fossequello di acquistare in via indiretta l’azienda della societàcompravenduta». Ciò, con affermazione del seguente principio di diritto:«Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale diuna società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve esseresempre liquidata in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parteprima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusaall’amministrazione finanziaria – in assenza di elementi extratestuali o atticollegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessioneindiretta di azienda, in forza dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131(nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1084, dellalegge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, incoerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», iltrasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o dicapitali» (così Cass. n. 6060/2025, che richiama Cass. n. 10214/2024 e,nello stesso senso, Cass. n. 14031/2024 e Cass. 17628/2024 pure inNumero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/2026controversia avente ad oggetto un caso di riqualificazione, quale cessionedi azienda, dell’atto di cessione (totalitaria) del capitale sociale di S.R.L.).Come del resto, questa Corte (in termini: Cass. n. 25087/2006; Cass. n.7809/2015; Cass. n. 18037/2021; Cass. n. 13006/2022) aveva giàaffermato, precisando che le scritture private autenticate, aventi peroggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società di qualunquetipo, sono assoggettate all'imposta di registro in misura fissa, ai sensidell'art. 11 della tariffa - Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986.4.5. L’affermazione che all'atto di cessione di quota societaria siapplica, ex art 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, l'imposta di registro in misura fissa risulta, poi, conformeanche ai principi comunitari, ed in particolare ai principi stabiliti dallaDirettiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969. [OSCURATO:PERSONA],concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, aveva lo scopodi fissare una armonizzazione nella Comunità sulla tassazione indiretta deiconferimenti societari, precisando all'art. 11 che «[OSCURATO:PERSONA] membri nonsottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma: a) lacreazione l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o lanegoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonchédi certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente […]». Tale ultimadisposizione è stata abrogata dall'art. 16 della Direttiva n. 2008/7/CE delConsiglio del 12 febbraio 2008, ma la previsione in essa contenuta è statasostanzialmente riprodotta dall'art. 5 (“Operazioni non soggetteall'imposta indiretta”) della medesima Direttiva. L'esenzione da impostaproporzionale stabilita dall'art. 11 della tariffa - Parte Prima allegata ald.P.R. cit. non è, quindi, una disposizione meramente nazionale, ma è unadisposizione di diretta applicazione di principi comunitari ispirati alprincipio della libera circolazione dei capitali in ottica di sviluppo delmercato comune (cfr. Cass. n. 18037/2021).Numero registro generale 28415/2022Numero sezionale 4020/2026Numero di raccolta generale 19706/2026Data pubblicazione 13/06/20264.6. A conclusione delle riflessioni che precedono vanno, dunque,riaffermati i seguenti principio di diritto: a. «ai fini della correttaapplicazione dell’art. 20 d.P.R., n. 131/1986, l’opera di qualificazionenegoziale del contenuto intrinseco dell’atto deve essere sviluppataconsiderando, in base alla sua autosufficiente analisi, la sua intrinsecanatura e gli effetti giuridici prodotti dall’atto medesimo e non anche quellieconomici che pure ne derivano». b. «La cessione totalitaria dellapartecipazione societaria non è produttiva degli effetti giuridici propri dellacessione aziendale, discostandosene per diversità di oggetto e disciplina,essendo attributiva non di un compendio organizzato, quanto di un vero eproprio status (di socio) ed assoggettata ex lege ad imposta di registro inmisura fissa anche in ragione di vincoli unionali» (v. di recente, Cass., n.11562/2026).5. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata e,non essendo necessari accertamento in fatto, la causa va anche decisa nelmerito, accogliendo l’originario ricorso proposto dalla contribuente edannullando l’avviso di liquidazione impugnato.6. Le spese dell’intero giudizio sono compensate stante ilprogressivo consolidarsi dei principi richiamati in corso di causa. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti glialtri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso proposto dalla società ricorrente.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.Il PresidenteUgo Candia