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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 09739/2023

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e - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26778-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec , elett.te dom.to in ROMA, alla VIA L. CAPUANA, n. 140, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ( ) ; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rapp. e dif.; -controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 642/18 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . impugnò innanzi alla C.T.P. di Milano, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE rigettò la richiesta di rimborso di sanzioni ed interessi corrisposti dalla contribuente a fronte di un credito I.V.A. relativo all’anno di imposta 2008 (proveniente dalla fusione con altra società - tale KGP – e compensato dalla PEUTEREY nell’anno 2009), credito prima negato e, infine, riconosciuto dall’Ufficio; che l’adita C.T.P. accolse parzialmente il ricorso riconoscendo, con sentenza 4111/2016, il diritto al rimborso delle (sole) sanzioni; che, tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 642/18, depositata il 15/02/2018, rigettò il gravame erariale ed accolse quello della contribuente, riconoscendo il diritto di quest’ultima a conseguire il rimborso (anche) degli “interessi maturati sulle sanzioni”; che avverso tale decisione la PTH S .

R .

L .( già [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .)ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con l’unico motivo di ricorso incidentale – da esaminare in via preliminare -la difesa erariale si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972” (cfr. ricorso, p. 2) per avere la C.T.R. erroneamente riconosciuto la non debenza, da parte della contribuente e quale conseguenza dell’avvenuto riconoscimento del diritto di quella al rimborso del credito I.V.A., delle sanzioni e degli interessi su queste maturati (con conseguente condanna dell’Ufficio alla loro ripetizione in favore della PHT ), sebbene (a) le une e gli altri dipendessero non già dall’insussistenza del credito I.V.A. quanto, piuttosto, dalla mancata presentazione, per l’anno 2009, della dichiarazione in cui detto credito avrebbe dovuto essere esposto e (b) la contribuente, avendo optato per la definizione agevolata delle sanzioni, avesse reso comunque intangibili le poste creditorie in questione; che il motivo è fondato; che, premessa, nel silenzio della gravata decisione sul punto ed in difetto di sua localizzazione nei precedenti gradi di lite, la novità (e, dunque, l’inammissibilità) della questione concernente l’avvenuta definizione agevolata ex art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 di cui si sarebbe avvalsa la contribuente rispetto alle sanzioni per cui è causa, osserva il Collegio come, in tema di I.V.A., la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999, contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso, fin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, integra un presupposto della compensazione, sicché, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza di un credito d'I.V.A. suscettibile comunque di rimborso e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'amministrazione finanziaria, la sua omissione giustifica – contrariamente all’assunto della C.T.R. - l'applicazione della sa nzione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto strumentale a controlli di tipo sostanziale (Cass., Sez. 5, 7.4.2022, n. 11270, Rv. 664340-02); che la conclusione che precede si pone, d’altra parte, in perfetta linea di continuità con l’indirizzo di questa Corte (rilevante anche ai fini dell’esame del primo motivo di ricorso principale –cfr. infra ), per cui, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria – come nella specie - recuperi, ai sensi degli artt. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato,il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Cass., Sez. 5, 5.12.2018, n. 31433); che, dunque, in ultima analisi, l’omessa presentazione della dichiarazione I.V.A. , pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente; che discende da quanto precede - diversamente da quanto sostenuto dalla C.T.R. - la non ripetibilità delle sanzioni corrisposte dal la contribuente né, tantomeno, degli interessi maturati su tali somme, dovendosi in tal senso riformare la sentenza impugnata; che con il primo motivo parte ricorrente principale lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla mancata integrale pronuncia sul richiesto rimborso anche degli interessi pagati, assieme alle sanzioni, nel 2012” (cfr. ricorso, p. 10); che il motivo è, nel suo complesso e per quanto rilevato supra, infondato; che effettivamente emerge che la contribuente, in conseguenza dell’avvenuto riconoscimento del diritto al rimborso del credito I.V.A. per cui è causa, ebbe a richiedere, sin dal primo grado di lite (cfr., ai fini della specificità del motivo, le pp. 4 e 5 dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità) anche la ripetizione di quanto pagato a titolo di interessi, formulando, poi, con riferimento a questi ultimi, uno specifico motivo di appello incidentale (cfr. la p. 10 dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità); che rispetto a tale specifica censura (relativa, si ribadisce, alla chiesta condanna dell’Ufficio alla ripetizione delle somme pagate dalla PTH con F24 del 5.12.2012 e corrispondenti agli interessi maturati su quanto asseritamente dovuto dalla contribuente a titolo di I.V.A. non corrisposta), la C.T.R. non si è pronunziata, essendosi piuttosto limitata ad indagare il tema della debenza o meno delle sanzioni e degli interessi sulle stesse (cfr. supra, l’unico motivo di ricorso incidentale); che, tuttavia, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, questa Corte può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che si tratti – come nella specie - di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. l’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 28.10.2016, n. 21968); che, per effetto ed alla luce di quanto esposto in precedenza, a proposito dell’unico motivo di ricorso incidentale proposto dall’ AGENZIA ,va da sé che, originando l’intera vicenda da un’ipotesi di omessa dichiarazione I.V.A., la contribuente, a dispetto dell’avvenuto riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta, come non ha diritto a ripetere dall’ufficio le sanzioni (e gli interessi maturati sulle stesse) così non ha il diritto a ripetere (neppure) le somme pagate a titolo di interessi maturati sull’imposta inizialmente non corrisposta; che, dunque, la sentenza impugnata va riformata anche in parte qua, con il rigetto della domanda della società contribuente anche in ordine alla chiestaripetizione delle somme in questione; che il rigetto del primo motivo di ricorso principale comporta l’assorbimento del secondo mezzo di gravame principale (avente ad oggetto la ripartizione dell’onere delle spese di lite), in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento della sentenza impugnata; Ritenuto, in conclusione che, (a) accolto l’unico motivo di ricorso incidentale e (b) rigettato il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo, la decisione impugnata debba essere cassata: non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente; che, quanto alle spese di lite, in considerazione del recente consolidamento dei principi sottesi alla decisione, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti, in relazione a tutti i gradi di lite; P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo ed accoglie l’unico motivo di ricorso incidentale.

Per l’effetto, cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla PTH S .

R .

L . (già [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .), in persona del legale rappresentante p.t.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26778-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec , elett.te dom.to in ROMA, alla VIA L. CAPUANA, n. 140, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ( ) ; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rapp. e dif.; -controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 642/18 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . impugnò innanzi alla C.T.P. di Milano, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE rigettò la richiesta di rimborso di sanzioni ed interessi corrisposti dalla contribuente a fronte di un credito I.V.A. relativo all’anno di imposta 2008 (proveniente dalla fusione con altra società - tale KGP – e compensato dalla PEUTEREY nell’anno 2009), credito prima negato e, infine, riconosciuto dall’Ufficio; che l’adita C.T.P. accolse parzialmente il ricorso riconoscendo, con sentenza 4111/2016, il diritto al rimborso delle (sole) sanzioni; che, tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 642/18, depositata il 15/02/2018, rigettò il gravame erariale ed accolse quello della contribuente, riconoscendo il diritto di quest’ultima a conseguire il rimborso (anche) degli “interessi maturati sulle sanzioni”; che avverso tale decisione la PTH S . R . L .( già [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .)ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con l’unico motivo di ricorso incidentale – da esaminare in via preliminare -la difesa erariale si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972” (cfr. ricorso, p. 2) per avere la C.T.R. erroneamente riconosciuto la non debenza, da parte della contribuente e quale conseguenza dell’avvenuto riconoscimento del diritto di quella al rimborso del credito I.V.A., delle sanzioni e degli interessi su queste maturati (con conseguente condanna dell’Ufficio alla loro ripetizione in favore della PHT ), sebbene (a) le une e gli altri dipendessero non già dall’insussistenza del credito I.V.A. quanto, piuttosto, dalla mancata presentazione, per l’anno 2009, della dichiarazione in cui detto credito avrebbe dovuto essere esposto e (b) la contribuente, avendo optato per la definizione agevolata delle sanzioni, avesse reso comunque intangibili le poste creditorie in questione; che il motivo è fondato; che, premessa, nel silenzio della gravata decisione sul punto ed in difetto di sua localizzazione nei precedenti gradi di lite, la novità (e, dunque, l’inammissibilità) della questione concernente l’avvenuta definizione agevolata ex art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 di cui si sarebbe avvalsa la contribuente rispetto alle sanzioni per cui è causa, osserva il Collegio come, in tema di I.V.A., la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999, contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso, fin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, integra un presupposto della compensazione, sicché, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza di un credito d'I.V.A. suscettibile comunque di rimborso e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'amministrazione finanziaria, la sua omissione giustifica – contrariamente all’assunto della C.T.R. - l'applicazione della sa nzione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto strumentale a controlli di tipo sostanziale (Cass., Sez. 5, 7.4.2022, n. 11270, Rv. 664340-02); che la conclusione che precede si pone, d’altra parte, in perfetta linea di continuità con l’indirizzo di questa Corte (rilevante anche ai fini dell’esame del primo motivo di ricorso principale –cfr. infra ), per cui, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria – come nella specie - recuperi, ai sensi degli artt. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato,il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Cass., Sez. 5, 5.12.2018, n. 31433); che, dunque, in ultima analisi, l’omessa presentazione della dichiarazione I.V.A. , pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente; che discende da quanto precede - diversamente da quanto sostenuto dalla C.T.R. - la non ripetibilità delle sanzioni corrisposte dal la contribuente né, tantomeno, degli interessi maturati su tali somme, dovendosi in tal senso riformare la sentenza impugnata; che con il primo motivo parte ricorrente principale lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla mancata integrale pronuncia sul richiesto rimborso anche degli interessi pagati, assieme alle sanzioni, nel 2012” (cfr. ricorso, p. 10); che il motivo è, nel suo complesso e per quanto rilevato supra, infondato; che effettivamente emerge che la contribuente, in conseguenza dell’avvenuto riconoscimento del diritto al rimborso del credito I.V.A. per cui è causa, ebbe a richiedere, sin dal primo grado di lite (cfr., ai fini della specificità del motivo, le pp. 4 e 5 dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità) anche la ripetizione di quanto pagato a titolo di interessi, formulando, poi, con riferimento a questi ultimi, uno specifico motivo di appello incidentale (cfr. la p. 10 dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità); che rispetto a tale specifica censura (relativa, si ribadisce, alla chiesta condanna dell’Ufficio alla ripetizione delle somme pagate dalla PTH con F24 del 5.12.2012 e corrispondenti agli interessi maturati su quanto asseritamente dovuto dalla contribuente a titolo di I.V.A. non corrisposta), la C.T.R. non si è pronunziata, essendosi piuttosto limitata ad indagare il tema della debenza o meno delle sanzioni e degli interessi sulle stesse (cfr. supra, l’unico motivo di ricorso incidentale); che, tuttavia, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, questa Corte può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che si tratti – come nella specie - di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. l’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 28.10.2016, n. 21968); che, per effetto ed alla luce di quanto esposto in precedenza, a proposito dell’unico motivo di ricorso incidentale proposto dall’ AGENZIA ,va da sé che, originando l’intera vicenda da un’ipotesi di omessa dichiarazione I.V.A., la contribuente, a dispetto dell’avvenuto riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta, come non ha diritto a ripetere dall’ufficio le sanzioni (e gli interessi maturati sulle stesse) così non ha il diritto a ripetere (neppure) le somme pagate a titolo di interessi maturati sull’imposta inizialmente non corrisposta; che, dunque, la sentenza impugnata va riformata anche in parte qua, con il rigetto della domanda della società contribuente anche in ordine alla chiestaripetizione delle somme in questione; che il rigetto del primo motivo di ricorso principale comporta l’assorbimento del secondo mezzo di gravame principale (avente ad oggetto la ripartizione dell’onere delle spese di lite), in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento della sentenza impugnata; Ritenuto, in conclusione che, (a) accolto l’unico motivo di ricorso incidentale e (b) rigettato il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo, la decisione impugnata debba essere cassata: non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente; che, quanto alle spese di lite, in considerazione del recente consolidamento dei principi sottesi alla decisione, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti, in relazione a tutti i gradi di lite; P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo ed accoglie l’unico motivo di ricorso incidentale. Per l’effetto, cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla PTH S . R . L . (già [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .), in persona del legale rappresentante p.t. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della P