CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17045/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17554/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Aurora, n. 39 , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Toscana n. 162/2021depositata il 10 febbraio 2021. Oggetto: catasto Udita la relazione svolta nella udienza del 31 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] RITENUTOCHE oggetto della controversia è l’avviso di accertamento ( n. PO00545 del 2017 ) emesso dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in poi ricorrente), a seguito di una rettificadi una comunicazione Docfa, resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante estimi catastali; l’attuale ricorrente aveva, infatti, proposto per un’unità immobiliaresita in Prato la categoria speciale D/5 rendita € 77.600 ,00 , ma l’attuale controricorrente , ritenendo non congruo il classamento, aveva rideterminato la rendita in € 155.300,00, ripristinando la rendita precedentemente accertata; la CTP ha rigettatoil ricorso dell’odiern a ricorrente; la CTR ha co nfermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti considerazioni: - l ’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 è una norma agevolativa che consente di scorporare per la determinazione della rendita catastale le attrezzature e gli impianti utilizzati per la produzione.L’innovazione non attiene al criterio di stima, che rimane quello della stima diretta, ma risponde all’ esigenza di privare rilevanzaai macchinari, congegni o comunque impianti funzionali allo specifico processo produttivo . Ne consegue che l a revisione della precedente determinazione ha ragione d’essere se e in quanto la nuova stima presenti elementi di novitàsu ciò che secondo la norma innovatrice non deve concorrere alla sua determinazione. - u na volta che la rendita sia stata definitivamente accertata, solo in presenza di circostanze sopravvenuteo non valutate che dimostrino la non corrispondenza al reale della situazione tenuta presenteal momento della determinazione della rendita, può procedersi alla modifica della stessa. - s ul contribuente grava l’onere della prova in ordine all ’esistenza di tali circostanze, con la conseguenza che l’appellante avrebbe dovuto dimostrare la non attualità della rendita che aveva preso in considerazione elementi che, in forza dell’art. 1, comma 21, avrebbero dovuto, viceversa, essere esclusi;- la relazione tecni ca di parte, come correttamente rilevato dalla CTP, presenta forti incongruenze, quali idati relativi al costo di costruzione; di contro, l’ente impositore ha proceduto ad un’analitica stima attenendosi alle indicazioni contenute nella circolare 6T del 2012, indicazioni per nulla superate a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 208 del 2015. L’odierna ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi ; i l controricorrentesi è costitui t o con controricorso. CONSIDERATOCHE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21 e 22, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’art. 1, comma 3, del d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che una nuova Docfa sarebbe stata possibile solo per espungervi il valore attribuito ai cd.imbullonati, ritenendo, invece, chela legge n. 208 del 2015 riconosce il diritto di proporre una nuova rendita ove la precedente non sia coerente con le caratteristiche dell’immobile. 2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 1, comma 3, del d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 3.I due motivi sono infondati e possono essere trattati congiuntamente , stante la loro stretta connessione , postulan d o entrambi un’indagine interpretativa della disciplina di cui all’art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015, sui presupposti di applicazione della stessa e sulla conseguente ripartizione dell’onere probatorio. L'art. 1, comma 21, l. 208del 2015 (legge di stabilità 2016) stabilisce che «a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento». La norma soggiunge poi che: «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». L’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 cit., su riportato, con una tecnica legislativa ‘per esclusione’, descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di ‘imbullonati’. L a scelta legislativa è , quindi , quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo” (Cass., Sez. 5, n. 20726/2020, Sez. 5, n. 25784/2021,Rv. 662324 - 01 , Sez. 5, n. 22551/2022 , Rv. 665282 - 01). La nozione che emergedalla disposizione di cui all’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale « prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. (…) È, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo (Cass. n. 20726/20 cit., Sez. 5, n. 22551/2022,Rv. 665282 – 01 , cit. ) . La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la norma in esame non ha natura impositiva, ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di unaesenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamenteapplicabile a tutti quei beni che - per quanto infissi al suolo e non privi di connotati ‘immobiliari’ – rientrino nella tipologia generale dei ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processoproduttivo’ (Cass., Sez. 5, n. 22551/2022 ). Nel caso in esame si tratta di un’unità immobiliare che la ricorrente ha descrittonel ricorso introduttivo, come porzione di un fabbricato « comprendente il piano interrato, il piano terra del fabbricato destinati all’esercizio di attività bancaria, un primo piano, nonché il piano copertura. In particolare, il piano interrato è costituitoessenzialmente da archivi, depositi, servizi e locali tecnici, il piano terra e il primopiano sono adibiti ad uso ufficio e infine il piano copertura ospita i terrazzi e localitecnici». Sullamateria correttamente la Circolare 2/E Ministero delle Finanze del 1° febbraio 2016ha chiarito che l’art. 1, comma 21, della Legge ridefinisce l’oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi -tipicamente di natura impiantistica - da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo. Il legislatore ha previsto, all’art. 1, comma 22, della l. n. 208 del 2015, che a «decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21». Si tratta di una rideterminazione, come ha correttamente chiarito la predetta Circolare, preordinata al fine di realizzare l’uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione dinuova costruzione o di variazione. L’aggiornamentocatastale, per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovicriteri deve avvenire , attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa,non costituiscono più oggetto di stima catastale.A tal fineè stata adeguata la procedura “[OSCURATO:PERSONA]” (di seguito “Docfa”) per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al [OSCURATO:PERSONA], considerata l’esigenza di monitorare tali variazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche al fine di effettuare le specifiche comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, previste dall’art. 1, comma 24, della Legge La richiamata Circolare ha affermato che tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dagli stessi eventuali componenti impiantisticiche non sono più oggetto di stima diretta. Nella nuova procedura Docfa è stata introdotta una ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata «Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015», a cui è automaticamente connessa la causale «Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015». Laprevisione normativa di cui all’art. 1, commi 21 e 22, l. n. 208 del 2015 si innesta, dunque, sulla originaria procedura Docfa con la conseguenza che il regime degli oneri probatori resta invariato. Va riaffermato, pertanto, in tema di classamento di immobili, il consolidato orientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura Docfa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 6-5,n. 31809 del 07/12/2018, Rv. 652165 - 01 ; Sez. 5, n. 30166/2019 , Rv.655929 – 01 ; Sez. 5, n. 2268/2014, Rv. 629511 -01).Nel caso in esame la sentenza impugnata ha correttamente applicato la normativa prevista ed il connesso regime probatorio . Partendo dalla premessa che il contribuenteha il diritto di modificare la rendita proposta all’Ufficio, quando la situazione di fatto o di diritto originariamente denunciata non corrisponda più a quella attuale,i giudici del merito hanno ritenuto che la ricorrente, all’epoca appellante, non ha dedotto, né provato circostanze da cui desumere che l’originaria denuncia comprendeva anche elementi, quali macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo che, in base allanuova l. n. 208 del 2015 , non avrebbero dovuti essere computati. La sentenza precisa, infatti:«agli atti non vi è nemmeno un principio di prova in tal senso»; la società ha prodotto una relazione tecnica che presenta inesattezze e incongruenze (costo di costruzione dichiarato nel 2010 pari a € 1.800, mentre con la nuova dichiarazioneè indicato per € 500). Si osserva che neanche nel ricorso per cassazione la ricorrente ha inteso chiarire quali componenti, effettivamente impiegati nel processo produttivo, fossero stati ricompre si nell’originaria dichiarazione Docfa e che in base alla nuova normativa avrebbero dovuto essere scorporati. La stessa si è limitata a rivendicare un generico diritto alla rideterminazione del classamento senza fondarlo suglielementi richiesti dalla normativa. Ilprovvedimento impugnato, in linea con la giurisprudenza sopra richiamata, ha anche osservato che l’Ufficio, pur non avendo alcun onere della provaha procedutoad un’analitica stima attenendosi alle indicazioni della Circolare 6T del 2012. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso e l’elaborazione del seguente principio di diritto: « In tema di classamento catastale, ove il contribuente presenti, successivamente ad una prima Docfa, una nuova dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 22, l. n. 208/2015,e l'Amministrazione provveda alla rettifica della renditaproposta, nella controversia riguardante la verifica dell’attendibilità del provvedimento di classamento, incombe sul contribuente l'onere di indicare i componenti produttivi da non ricomprendere nella nuova rideterminazione che erano stati, invece, originariamente ricompresi . 4.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 4.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers