CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 33533/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 3806 / 20 2 3 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SCCMRT62B07C 933V) , rappresentato e difes o anche disgiuntamente , in virtù di procura Ric. n. 3806/2023sez. T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est. Napolitano A. allegata al contro ricorso, dagli Avvocati F rancesco Salerno e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2942/2022 della C ommissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, depositata in data 12/7/2022, non notificata; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del27 ottobre 2023; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate e gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] contribuente [OSCURATO:PERSONA] presentò in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] un’istanza di rimborsoall’Agenzia delle Entrate dell’Irap versata per gli anni 2013 e 2014 (primo acconto), e in data 29/11/2019 una seconda istanza per l’Irap versata dal secondo acconto 2014 al secondo acconto 2017, deducendo di essere un revisore dei conti sulla base di un contratto di collaborazione con [OSCURATO:SOCIETA]., della quale era socio, e che tutti i compensi da lui percepiti erano erogati da [OSCURATO:SOCIETA]. o da società appartenente al networkdi KPMG. Contro il diniego dell’amministrazione insorse il contribuente dinanzi alla C.T.P. di Como, sostenendo la spettanza del diritto al rimborso per l’inesistenza in capo a lui dell’autonoma organizzazione come presupposto dell’Irap. La C.T.P. accolse il ricorso. La C.T.R.respinse l’appello proposto dall’Ufficio. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico complesso motivo. Resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato requisitoria scritta.Ric. n. 3806/2023sez. T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est. Napolitano A. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Diritto 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione/falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia ricorrente deduce chenegli anni d’imposta in esamelo Scaccabarozzi ha prestato la sua attività professionale a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale è anche socio, avvalendosi della struttura organizzativa e gestionale della società, percependo da essa la quasi totalità dei compensi dichiarati e configurando in tal modo il requisito della “autonoma organizzazione”quale presupposto impositivo ai fini Irap, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997. Per l’Agenzia, l’organizzazione di cui si avvale il professionista consente a quest’ultimo di raggiungere gli elevati livelli reddituali emergenti dalle dichiarazioni annuali, sicché il requisito della “autonoma organizzazione” dovrebbe ascriversi in capo a lui. Il contribuente, inoltre, svolgerebbe anche attività gestionale e direzionalenell’ambito della società cui partecipa. Egli avrebbe svolto la sua attività professionale anche in favore di un altro soggetto, avvalendosi di un secondo studio in Como. Il non assoggettamento ad Irap del contribuente, inoltre, determinerebbe un salto d’imposta, in quanto neanche la società [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe assoggettabile ad Irap, dovendo escludersi dalla base imponibile, tra l’altro,il costo del personale, nel quale non rientrano icompensi corrisposti ai soci . 1.1.Il motivo è infondato. Può dirsi ormai consolidatol’orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap (cfr., anche per i richiami, Cass., n. 17566/2016; Cass., n. 19397/2022; più di recente, Cass.4 Ric. n. 3806/2023sez. T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est. Napolitano A. n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass.n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023). Peraltro, imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva. Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap, senza che rilevino le tipologie di costi deducibili dalla base imponibiledella società, visto che l’individuazione di tali costi è oggetto di scelta discrezionale del legislatore e che il consentire delle deduzioni di costi non significa esentare un soggetto dal pagamento di un’imposta. La disponibilità di un secondo studio è irrilevante nel caso di specie, visto che lo studio milanese apparteneva alla società di consulenza, sicché il complesso di beni strumentali non era imputabile all’organizzazione propria del professionista, bensì a quella della società, mentre la disponibilità di uno studio professionale personale del contribuente non è idonea di per sé a costituire il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap, rappresentando essa la minima dotazione strumentale per lo svolgimento della libera professione. Nétantomeno ha rilevanza il fatto che, negli anni d’imposta di cui si controverte, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e coordinamento all’interno della società di consulenza : l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo Ric. n. 3806/2023sez. T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est. Napolitano A. esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza, questa sì, a differenza del socio-professionista, soggetto passivo dell’Irap. 4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigettail ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro settemila per onorari ed euro duecento per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, ivae c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1