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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13607/2026

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atura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 948/17/2022 depositata il 1° marzo 2022, notificata il 4aprile 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente dell’ENEL, presentava all’Ufficio IV diRoma dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della maggior ritenutaIRPEF operata da Fondenel, nella pretesa qualità di sostituto d’imposta,sulla somma a lui liquidata nell’anno 2001 per effetto del riscatto di unaNumero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026polizza assicurativa di cui era beneficiario.1.1 A fondamento dell’avanzata richiesta esponeva quanto segue:- dal 1964 al 1998 egli aveva prestato in maniera continuativa lapropria attività di lavoro alle dipendenze dell’ENEL;- l’ente datore di lavoro aveva stipulato in favore di esso istante unapolizza di assicurazione sulla vita e contro l’invalidità permanente con unaprimaria compagnia assicuratrice;- a sèguito della sottoscrizione del CCNL per i dirigenti delle aziendeindustriali del 16 maggio 1985 e di un successivo accordo intervenuto fral’ENEL e la [OSCURATO:PERSONA] dei Dirigenti di [OSCURATO:PERSONA](FNDAI), la polizza assicurativa in questione era stata convertita in untrattamento di previdenza integrativa azienda (P.I.A.);- successivamente, in virtù di un ulteriore accordo fra l’Ente e lamenzionata Federazione, il predetto trattamento di P.I.A. era statotrasformato in un fondo di previdenza integrativa, denominato Fondenel,alimentato dai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore;- all’atto del suo pensionamento, avvenuto in data 1° novembre 1998,mentre con il restante 50 per cento aveva acceso in suo favore unapolizza assicurativa presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in base alla qualequest’ultima si impegnava a corrispondergli una rendita mensile collegataall’andamento di un fondo d’investimento denominato [OSCURATO:PERSONA];- dopo tre anni dall’erogazione della rendita, nel dicembre 2001, egliaveva chiesto e ottenuto, con il consenso della suddetta impresa diassicurazione, il riscatto della polizza;- in tale occasione Fondenel, operando quale sostituto d’imposta,aveva effettuato la contestata ritenuta fiscale con l’aliquota del 31,15 percento, in forza della disciplina prevista per la tassazione separata deltrattamento di fine rapporto (T.F.R.) dagli artt. 16, comma 1, lett. a), e 18comma 1, del t.u.i.r., vecchia numerazione, corrispondenti agli attuali artt.Numero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/202617, comma 1, lett. a), e 21, comma 1;- la norma applicabile al caso di specie era, invece, quella recatadall’art. 6, primo comma, della legge n. 482 del 1985, secondo la qualesui capitali versati in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vitadeve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento,«commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto equello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivoal decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dallaconclusione del contratto di assicurazione».2.

Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, il contribuente impugnava ildiniego tacito opposto dall’Amministrazione dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di Roma, che accoglieva il suo ricorso,affermando che la somma percepita dal contribuente avrebbe dovutoessere assoggettata a tassazione con l’aliquota del 12,5 per cento.3.

La decisione di primo grado veniva successivamente riformata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) del [OSCURATO:PERSONA], la quale, inaccoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso delcontribuente, sul rilievo che non risultava provata l’effettiva stipula delcontratto di assicurazione posto a fondamento dell’invocato regime fiscale.4.

La pronuncia d’appello era però cassata da questa Corte, che consentenza n. 26527/2016 del 21 dicembre 2016 accoglieva il ricorso dilegittimità proposto dal contribuente, rinviando la causa, per un nuovoesame, alla CTR del [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.5.

Il susseguente giudizio di rinvio esitava nella sentenza n.948/17/2022 del 1° marzo 2022, con la quale la Commissione regionale,accogliendo solo parzialmente l’originario appello dell’Amministrazionedel 12,5 per cento con esclusivo riferimento alla somma di 307.713,34euro erogata al [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2001 -pari al 50 per cento dei«rendimenti trasferiti [...] dalla PIA al Fondenel», come da certificazioneNumero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026rilasciata dall’ENEL in data 25 gennaio 2005-, riconoscendo entro questilimiti meritevole di accoglimento l’istanza di rimborso formulata dalcontribuente.6.

Contro tale sentenza, notificata il 4 aprile 2022, l’Agenzia delleEntrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.8.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 63del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 384 c.p.c..1.1 Si rimprovera alla CTR di non essersi fedelmente attenuta alprincipio di diritto enunciato e alle ulteriori indicazioni contenute nellasentenza rescindente resa da questa Corte.2.

Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c..2.1 Si assume che avrebbe errato la Commissione regionale nelritenere che la certificazione rilasciata dall’ENEL in data 25 gennaio 2005fosse idonea a dimostrare il rendimento derivante dall’investimento sulmercato del capitale accantonato nel Fondenel, laddove, invece, essacostituiva documento privo di valore probatorio.3.

Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dal controricorrente, dovendo escludersi che l’esperito gravamedi legittimità sia «finalizzato ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito», atteso che le critiche rivolte dall’Amministrazioneinosservanza della norma di cui all’art. 384, secondo comma, prima parte,Numero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026c.p.c., la quale impone al giudice del rinvio di «uniformarsi al principio didiritto e comunque a quanto statuito dalla Corte» con la pronuncia dicassazione.4.

Tanto premesso, le sollevate censure, che per la loro strettaconnessione si prestano a un esame congiunto, sono fondate.4.1 La citata sentenza n. 26527/2016, sulla scorta dell’arresto delleSezioni Unite n. 13642/2011, aveva affidato alla CTR del [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, il seguente còmpito: «[...] accerti, previa disamina deimeccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./Fondenel nel corso deglianni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia statoimpiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagliaccantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore dilavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo siastata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singoleposizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, da effettuarsi, se delcaso, a mezzo di C.T.U., il giudice del rinvio quantificherà la parte dellasomma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda alrendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario delcapitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datoredi lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e,conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorioderivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%,secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermorestando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n.917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17».4.2 Ciò posto, giova anzitutto evidenziare che, in base allagiurisprudenza ormai consolidata di questa Corte regolatrice, costituiscono«rendimento netto» le «somme derivanti dall’effettivo investimento delcapitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraversol’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali diNumero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioniprevidenziali concordate» (cfr. Cass. 24525/2017, Cass. n. 5487/2020,Cass. n. 2660/2025).Deve, pertanto, escludersi che possa considerarsi rendimento ottenutoquello corrispondente alla redditività dell’intero patrimonio dell’ENEL,poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazionematematica e non il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sullibero mercato (cfr. Cass. 5436/2018, Cass. n. 28605/2024, Cass. n.6242/2025).4.3 È stato, inoltre, ripetutamente affermato che, in caso diimpugnazione del provvedimento di rigetto (espresso o tacito) diun’istanza di rimborso delle ritenute operate in modo asseritamenteindebito dal sostituto d’imposta, spetta al contribuente, nella sua veste didimostrando quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile inconcreto a rendimenti prodotti dall’investimento di cui innanzi (cfr. Cass.n. 26414/2023, Cass. n. 35081/2024, Cass. n. 12830/2025).Non si è, al riguardo, mancato di precisare che il cennato onereprobatorio non può ritenersi assolto mediante la produzione di unacertificazione proveniente dall’ENEL, poiché essa non contiene alcunaspecificazione circa i criteri utilizzati per la quantificazione della voce”rendimento“, così da chiarire se si tratti di incremento della quotaindividuale del Fondo attribuita al dipendente verificatosi in forza diinvestimenti effettuati dal gestore sul mercato (cfr. Cass. n. 9246/2019,Cass. n. 30292/2023, Cass. n. 22408/2024).4.4 Tornando ora allo scrutinio dei motivi di ricorso, deve rilevarsi chel’impugnata sentenza non si è attenuta al principio di diritto e alleprescrizioni della surrichiamata sentenza di cassazione con rinvio.4.5 Invero, lungi dal condurre un’approfondita indagine in ordine alfunzionamento del fondo P.I.A.-Fondenel nel corso degli anni, verificandoNumero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026se e in quale misura il capitale confluito in tale fondo fosse stato investitosul mercato e accertando l’eventuale rendimento netto ottenuto, in mododa poter determinare la parte della somma complessivamente erogata alcontribuente da assoggettare a tassazione con l’aliquota del 12,5 percento prevista dall’art. 6, primo comma, della legge n. 482 del 1985, laCTR laziale ha interamente incentrato il proprio ragionamento decisorio sulcontenuto dell’allegata certificazione rilasciata dall’ENEL in data 25gennaio 2005, con la quale, come riportato in sentenza, «[...] siafferma[va] che i rendimenti trasferiti [...] dalla P.I.A. al Fondenel e daquesti poi erogati al contribuente ammonta[va]no a euro 615.426,68».4.6 Nel ribadire anche in questa sede che una simile certificazione, perla sua estrema genericità, non costituisce documento idoneo a dimostrarel’effettiva realizzazione di un rendimento netto derivante dalla gestione sulmercato del capitale accantonato, con la conseguenza che risultanoinosservate, nel caso di specie, le modalità di assolvimento dell’onereprobatorio posto a carico del contribuente, come definite dalla costantegiurisprudenza di legittimità, va notato che i giudici a quibus si sono intutta evidenza sottratti al mandato che era stato loro affidato, incorrendonella prospettata violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c..4.7 Essi, infatti, avrebbero dovuto:(i)appurare se, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], una quota del capitaleaccantonato nel Fondo di pensione, da lui indicata nel 50 per cento, fossestata effettivamente impiegata per l’accensione in suo favore di unapolizza assicurativa collegata all’andamento di un fondo d’investimento([OSCURATO:PERSONA]);(ii)nell’ipotesi affermativa, in applicazione del citato art. 6, primocomma, della legge n. 482 del 1985, quantificare, con riferimento allasomma liquidata al contribuente nell’anno 2001, la differenza fral’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del2 per cento per ogni anno successivo al decimo ove la corresponsioneNumero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026fosse avvenuta dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contrattoassicurativo.Un siffatto accertamento si rendeva tanto più necessario ove siconsideri che con uno dei due motivi del precedente ricorso per cassazioneproposto dal contribuente, entrambi accolti da questa Corte, era statalamentata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su unpunto decisivo della controversia per avere la Commissione regionaleritenuto mancante la prova dell’effettiva stipula di contratti diassicurazione, «quando invece risultava prodotto, tra l’altro, il certificatorilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA], sul quale era indicato il capitale investitoe la rendita da corrispondere all’assicurato».5.

Va, pertanto, disposta la cassazione della gravata pronuncia conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già CTR) delLazio, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame dellacontroversia uniformandosi al principio di diritto espresso e alle indicazionicontenute nella sentenza rescindente n. 26527/2016, come ribadite eulteriormente precisate con la presente ordinanza.5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delleulteriori spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 948/17/2022 depositata il 1° marzo 2022, notificata il 4aprile 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente dell’ENEL, presentava all’Ufficio IV diRoma dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della maggior ritenutaIRPEF operata da Fondenel, nella pretesa qualità di sostituto d’imposta,sulla somma a lui liquidata nell’anno 2001 per effetto del riscatto di unaNumero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026polizza assicurativa di cui era beneficiario.1.1 A fondamento dell’avanzata richiesta esponeva quanto segue:- dal 1964 al 1998 egli aveva prestato in maniera continuativa lapropria attività di lavoro alle dipendenze dell’ENEL;- l’ente datore di lavoro aveva stipulato in favore di esso istante unapolizza di assicurazione sulla vita e contro l’invalidità permanente con unaprimaria compagnia assicuratrice;- a sèguito della sottoscrizione del CCNL per i dirigenti delle aziendeindustriali del 16 maggio 1985 e di un successivo accordo intervenuto fral’ENEL e la [OSCURATO:PERSONA] dei Dirigenti di [OSCURATO:PERSONA](FNDAI), la polizza assicurativa in questione era stata convertita in untrattamento di previdenza integrativa azienda (P.I.A.);- successivamente, in virtù di un ulteriore accordo fra l’Ente e lamenzionata Federazione, il predetto trattamento di P.I.A. era statotrasformato in un fondo di previdenza integrativa, denominato Fondenel,alimentato dai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore;- all’atto del suo pensionamento, avvenuto in data 1° novembre 1998,mentre con il restante 50 per cento aveva acceso in suo favore unapolizza assicurativa presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in base alla qualequest’ultima si impegnava a corrispondergli una rendita mensile collegataall’andamento di un fondo d’investimento denominato [OSCURATO:PERSONA];- dopo tre anni dall’erogazione della rendita, nel dicembre 2001, egliaveva chiesto e ottenuto, con il consenso della suddetta impresa diassicurazione, il riscatto della polizza;- in tale occasione Fondenel, operando quale sostituto d’imposta,aveva effettuato la contestata ritenuta fiscale con l’aliquota del 31,15 percento, in forza della disciplina prevista per la tassazione separata deltrattamento di fine rapporto (T.F.R.) dagli artt. 16, comma 1, lett. a), e 18comma 1, del t.u.i.r., vecchia numerazione, corrispondenti agli attuali artt.Numero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/202617, comma 1, lett. a), e 21, comma 1;- la norma applicabile al caso di specie era, invece, quella recatadall’art. 6, primo comma, della legge n. 482 del 1985, secondo la qualesui capitali versati in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vitadeve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento,«commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto equello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivoal decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dallaconclusione del contratto di assicurazione».2. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, il contribuente impugnava ildiniego tacito opposto dall’Amministrazione dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di Roma, che accoglieva il suo ricorso,affermando che la somma percepita dal contribuente avrebbe dovutoessere assoggettata a tassazione con l’aliquota del 12,5 per cento.3. La decisione di primo grado veniva successivamente riformata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) del [OSCURATO:PERSONA], la quale, inaccoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso delcontribuente, sul rilievo che non risultava provata l’effettiva stipula delcontratto di assicurazione posto a fondamento dell’invocato regime fiscale.4. La pronuncia d’appello era però cassata da questa Corte, che consentenza n. 26527/2016 del 21 dicembre 2016 accoglieva il ricorso dilegittimità proposto dal contribuente, rinviando la causa, per un nuovoesame, alla CTR del [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.5. Il susseguente giudizio di rinvio esitava nella sentenza n.948/17/2022 del 1° marzo 2022, con la quale la Commissione regionale,accogliendo solo parzialmente l’originario appello dell’Amministrazionedel 12,5 per cento con esclusivo riferimento alla somma di 307.713,34euro erogata al [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2001 -pari al 50 per cento dei«rendimenti trasferiti [...] dalla PIA al Fondenel», come da certificazioneNumero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026rilasciata dall’ENEL in data 25 gennaio 2005-, riconoscendo entro questilimiti meritevole di accoglimento l’istanza di rimborso formulata dalcontribuente.6. Contro tale sentenza, notificata il 4 aprile 2022, l’Agenzia delleEntrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 63del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 384 c.p.c..1.1 Si rimprovera alla CTR di non essersi fedelmente attenuta alprincipio di diritto enunciato e alle ulteriori indicazioni contenute nellasentenza rescindente resa da questa Corte.2. Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c..2.1 Si assume che avrebbe errato la Commissione regionale nelritenere che la certificazione rilasciata dall’ENEL in data 25 gennaio 2005fosse idonea a dimostrare il rendimento derivante dall’investimento sulmercato del capitale accantonato nel Fondenel, laddove, invece, essacostituiva documento privo di valore probatorio.3. Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dal controricorrente, dovendo escludersi che l’esperito gravamedi legittimità sia «finalizzato ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito», atteso che le critiche rivolte dall’Amministrazioneinosservanza della norma di cui all’art. 384, secondo comma, prima parte,Numero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026c.p.c., la quale impone al giudice del rinvio di «uniformarsi al principio didiritto e comunque a quanto statuito dalla Corte» con la pronuncia dicassazione.4. Tanto premesso, le sollevate censure, che per la loro strettaconnessione si prestano a un esame congiunto, sono fondate.4.1 La citata sentenza n. 26527/2016, sulla scorta dell’arresto delleSezioni Unite n. 13642/2011, aveva affidato alla CTR del [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, il seguente còmpito: «[...] accerti, previa disamina deimeccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./Fondenel nel corso deglianni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia statoimpiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagliaccantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore dilavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo siastata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singoleposizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, da effettuarsi, se delcaso, a mezzo di C.T.U., il giudice del rinvio quantificherà la parte dellasomma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda alrendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario delcapitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datoredi lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e,conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorioderivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%,secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermorestando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n.917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17».4.2 Ciò posto, giova anzitutto evidenziare che, in base allagiurisprudenza ormai consolidata di questa Corte regolatrice, costituiscono«rendimento netto» le «somme derivanti dall’effettivo investimento delcapitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraversol’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali diNumero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioniprevidenziali concordate» (cfr. Cass. 24525/2017, Cass. n. 5487/2020,Cass. n. 2660/2025).Deve, pertanto, escludersi che possa considerarsi rendimento ottenutoquello corrispondente alla redditività dell’intero patrimonio dell’ENEL,poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazionematematica e non il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sullibero mercato (cfr. Cass. 5436/2018, Cass. n. 28605/2024, Cass. n.6242/2025).4.3 È stato, inoltre, ripetutamente affermato che, in caso diimpugnazione del provvedimento di rigetto (espresso o tacito) diun’istanza di rimborso delle ritenute operate in modo asseritamenteindebito dal sostituto d’imposta, spetta al contribuente, nella sua veste didimostrando quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile inconcreto a rendimenti prodotti dall’investimento di cui innanzi (cfr. Cass.n. 26414/2023, Cass. n. 35081/2024, Cass. n. 12830/2025).Non si è, al riguardo, mancato di precisare che il cennato onereprobatorio non può ritenersi assolto mediante la produzione di unacertificazione proveniente dall’ENEL, poiché essa non contiene alcunaspecificazione circa i criteri utilizzati per la quantificazione della voce”rendimento“, così da chiarire se si tratti di incremento della quotaindividuale del Fondo attribuita al dipendente verificatosi in forza diinvestimenti effettuati dal gestore sul mercato (cfr. Cass. n. 9246/2019,Cass. n. 30292/2023, Cass. n. 22408/2024).4.4 Tornando ora allo scrutinio dei motivi di ricorso, deve rilevarsi chel’impugnata sentenza non si è attenuta al principio di diritto e alleprescrizioni della surrichiamata sentenza di cassazione con rinvio.4.5 Invero, lungi dal condurre un’approfondita indagine in ordine alfunzionamento del fondo P.I.A.-Fondenel nel corso degli anni, verificandoNumero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026se e in quale misura il capitale confluito in tale fondo fosse stato investitosul mercato e accertando l’eventuale rendimento netto ottenuto, in mododa poter determinare la parte della somma complessivamente erogata alcontribuente da assoggettare a tassazione con l’aliquota del 12,5 percento prevista dall’art. 6, primo comma, della legge n. 482 del 1985, laCTR laziale ha interamente incentrato il proprio ragionamento decisorio sulcontenuto dell’allegata certificazione rilasciata dall’ENEL in data 25gennaio 2005, con la quale, come riportato in sentenza, «[...] siafferma[va] che i rendimenti trasferiti [...] dalla P.I.A. al Fondenel e daquesti poi erogati al contribuente ammonta[va]no a euro 615.426,68».4.6 Nel ribadire anche in questa sede che una simile certificazione, perla sua estrema genericità, non costituisce documento idoneo a dimostrarel’effettiva realizzazione di un rendimento netto derivante dalla gestione sulmercato del capitale accantonato, con la conseguenza che risultanoinosservate, nel caso di specie, le modalità di assolvimento dell’onereprobatorio posto a carico del contribuente, come definite dalla costantegiurisprudenza di legittimità, va notato che i giudici a quibus si sono intutta evidenza sottratti al mandato che era stato loro affidato, incorrendonella prospettata violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c..4.7 Essi, infatti, avrebbero dovuto:(i)appurare se, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], una quota del capitaleaccantonato nel Fondo di pensione, da lui indicata nel 50 per cento, fossestata effettivamente impiegata per l’accensione in suo favore di unapolizza assicurativa collegata all’andamento di un fondo d’investimento([OSCURATO:PERSONA]);(ii)nell’ipotesi affermativa, in applicazione del citato art. 6, primocomma, della legge n. 482 del 1985, quantificare, con riferimento allasomma liquidata al contribuente nell’anno 2001, la differenza fral’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del2 per cento per ogni anno successivo al decimo ove la corresponsioneNumero registro generale 14733/2022Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 13607/2026Data pubblicazione 11/05/2026fosse avvenuta dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contrattoassicurativo.Un siffatto accertamento si rendeva tanto più necessario ove siconsideri che con uno dei due motivi del precedente ricorso per cassazioneproposto dal contribuente, entrambi accolti da questa Corte, era statalamentata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su unpunto decisivo della controversia per avere la Commissione regionaleritenuto mancante la prova dell’effettiva stipula di contratti diassicurazione, «quando invece risultava prodotto, tra l’altro, il certificatorilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA], sul quale era indicato il capitale investitoe la rendita da corrispondere all’assicurato».5. Va, pertanto, disposta la cassazione della gravata pronuncia conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già CTR) delLazio, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame dellacontroversia uniformandosi al principio di diritto espresso e alle indicazionicontenute nella sentenza rescindente n. 26527/2016, come ribadite eulteriormente precisate con la presente ordinanza.5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delleulteriori spese inerenti al presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2026.Il PresidenteLucio Napolitano