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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04052/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5530/20 24 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n. 2493 /2023 depo sitata in data 3 / 0 8 / 2023 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - R evisore dei conti -Socio di società di revisione e consulenza – Autonoma organizzazione- Insussistenza 1.[OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di revisore dei conti, presentava istanze di rimborso IRAP per gli anni di imposta dal 2013al 2017 sul presupposto di non possedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di creare valore aggiunto, svolgendo unicamente attività di consulenza per la società [OSCURATO:SOCIETA]. (facente parte del network multinazionale KPMG), di cui era socio, tra circa cento.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava idue ricorsi proposti, previa loro riunione.

3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello proposto dal contribuente, evidenziando il ruolo di socio e l’esercizio, per statuto, di attività gestionali all’interno della società.

4. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo,illustrato da successiva memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del3 febbraio 2026, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente de d uce la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, per averne la CTR stabilito la soggezione ad IRAP, violando i canoni fissati per l’accertamento della autonoma organizzazione; premesso in fatto di svolgere, anche per statuto, la sua attività esclusivamente in favore della società e di non percepire ulteriori compensi, il ricorrente evidenzia che, in tema d'IRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione; ciò in quanto l’organizzazione rileva solo se ed in quanto il lavoratore autonomo ne sia il responsabilee ne tragga direttamente un vantaggio in termini di incremento del proprio valore della produzione, poiché la ratio del tributo è quella di colpire i proventi che derivano dalla somma del valore creato dall’organizzazione e quello prodotto dal lavoro personale del professionista, laddove l’organizzazione sia ex sein grado di creare un valore aggiunto autonomo.

La Corte di giustizia avrebbe quindi erroneamente omesso di tener conto del fatto che l’organizzazione societaria non era utilizzata dalla parte contribuente ai propri fini, ma solo al fine di produrre i servizi erogati da [OSCURATO:SOCIETA]. a favore dei clienti di quest’ultima e per generare il valore della produzione della società stessa (pacificamente soggetta ad IRAP).

1.1. Preliminarmente, si rileva che in data 26/01/2026 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con cui, premesso che l’Agenzia delle Entrate, con nota in pari data, «ha comunicato che, riesaminata la controversia alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha ritenuto di intervenire in autotutela e di riconoscere la spettanza del rimborso», ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

L’istanza non può essere accolta, in ragione: a) della tardività del deposito di documenti, consentita dal nuovo testo dell’art. 372 c.p.c., applicabile ratione temporis, fino a quindici giorni prima dell’adunanza o udienza; b) della mancanza di conclusioni in tal senso da parte del ricorrente, che ha anzi depositato successivamente espresso atto di opposizione alla richiesta dell’Avvocatura (occorre appena rammentare che la cessazione della materia del contendere postula una richiesta concorde in tale senso: tra le tante Cass. n. 21757/2021); c) della mancanza di allegazione e prova dell’intervenuto rimborso.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. L’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che il presupposto dell’IRAP, già definita dall’art. 1 come imposta a carattere reale, è «l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 156 del 2001, ha ribadito che l’IRAP non è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, e ha rilevato che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l’autonoma organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, rimessa pertanto al giudice di merito.

Cass., Sez.

U., n. 9451/2016 (in continuità con Cass., Sez.

U., n. 12108/2009, ma specificando ulteriormente i requisiti dell'impiego del lavoro altrui) ha chiarito i parametri alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata: «con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15/09/1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accídit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».

Si deve appena precisare che l'accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'IRAP, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione può variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l'aiuto di una particolare organizzazione.

Ove si verta in tema di rimborso l’onere di dare la prova di tali elementi fattuali grava unicamente sul contribuente.

2.2. Questa Corte, poi, con specifico riguardo alla fattispecie nella quale l'attività dell'eventuale soggetto passivo dell'imposizione viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest'ultima, ha elaborato il principio generale in forza del quale non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata e di cui non sia responsabile (tra le tante Cass. n. 9692/2012, con riferimento al medico che lavori presso una clinica privata diretta e organizzata da altri; analogamente Cass. n. 9071/2021 per il medico radiologo socio di società avente quale oggetto esami diagnostici).

2.3. Tali principi ha nno trovato plurime attuazioni in tema di professionisti che svolgano, in tutto o in parte, la propria attività per società di revisione e di consulenza, in casi del tutto analoghi a quello oggetto del presente giudizio, ove il professionista svolge un’attività di revisione per una società, di cui è socio, peraltro in misura ridotta.

Dopo diversi arresti in tale senso (Cass. n. 15746/2010; Cass.17566/2016; Cass. n. 11140/2021; Cass. n. 19397/2022; Cass. n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass. n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023), la questione è stata nuovamente esaminata in pubblica udienza tematica, all’esito della quale sono state emesse plurime sentenze ( n. 33528 /2023 , n. 33533 /2023 , n. 33535/2023, n. 33538 /2023, n. 34046 /2023, n. 558 /2024 , n. 562/2024, n. 586/2024, n. 589 /2024, n. 1587/2024 , n. 3624 /2024 e n. 3632/2024).

In particolare, Cass. n. 586/2024 e n. 1857/2024 hanno affermato il seguente principio di diritto «In tema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di capitali di cui il professionista è socio o collaboratore continuativo non realizza di per sé il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione».

Si è anche osservato peraltro che imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva, facendone conseguire che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini IRAP, considerazione tanto più valida ove l’attività del professionista sia tutta svolta a favore della società.

In dottrina si è osservato che il termine responsabileindica una relazione di fatto con l’organizzazione che può essere precisata solo avendo riguardo alla ratio del tributo che è quella di colpire il valore che risulta dalla somma del valore che l’organizzazione aggiunge a quello prodotto dal lavoro personale del professionista.

S’è quindi sostenuto che il responsabile dell’organizzazione, ai fini IRAP, è colui che guida un’organizzazione che, sul piano economico, è idonea a generare un valore aggiuntivo rispetto al valore generato dal proprio lavoro personale, concludendo che il   responsabile   dell’organizzazione è, invero, l’organizzatore dei fattori produttivi eccedenti quelli strettamente riferibili al lavoro personale, organizzatore perché dotato di potere di comandosu beni e servizi economicamente valutabili.

Tali considerazioni valgono tanto più ove venga in rilievo l’attività professionale svolta dal socio esclusivamente a vantaggio della società e quindi in definitiva sia servente all’attività di impresa di quest’ultima.

Le suddette argomentazioni inducono peraltro a ritenere irrilevante il ruolo formale del socio all’interno della società (avendo l’Agenzia evidenziato la previsione statutaria di svolgimento di ruoli di gestione a rotazione).

Successivamente, il principio ha trovato costante conferma in numerose successivedecisioni, tra cui Cass. n. 16290 /2024 ; Cass. n. 20176/2024; Cass. n. 20187 /2024 ; Cass. n . 26702 /2024 ; Cass. n. 27154/2024; Cass. n. 27158 /2024 ; Cass. n. 2 7261 /2024 ; Cass. n. 293/2025; Cass. n. 294 /2025 ; Cass. n. 295 /2025 ; Cass. n. 30281/2025;Cass. n. 30284 /2025 ; Cass. n. 30287 /2025.

Occorre infine evidenziare che questa Corte ha anche precisato che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap, senza che rilevino le tipologie di costi deducibili dalla base imponibile della società, visto che l’individuazione di tali costi è oggetto di scelta discrezionale del legislatore e che il consentire delle deduzioni di costi non significa esentare un soggetto dal pagamento di un’imposta (così Cass. n. 33535/2023).

3. La sentenza della Corte di giustizianon si è attenuta ai suddetti principi che vanno ulteriormente ribaditi; pacifico in fatto che venisse in rilievo un’attività svolta dal professionista unicamente in favore della società e cioè che il presupposto impositivo non fosse stato imputato al contribuente in ragione dello svolgimento di attività professionale al di fuori di quella esercitata nell’ambito della società di consulenza e servendosi della struttura organizzativa di quest’ultima, hanno errato i giudici di appello laddove hanno irragionevolmente tratto un argomento a favore della sussistenza di un’autonoma organizzazione dalla circostanza che il contribuente era socio della società, si avvaleva della struttura di quest'ultimae svolgeva, per statuto, alcune funzioni dirigenziali.

Di conseguenza, va accolto il ricorso; la sentenza impugnata va cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, accogliendo iricorsi originari.

4. Le spese di lite dei giudizi di merito vanno compensate in ragione del consolidamento dell’orientamento di legittimità successivamente alla pronuncia impugnata; le spese di legittimità seguono la soccombenza P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie gli originari ricorsi del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente,delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5530/20 24 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n. 2493 /2023 depo sitata in data 3 / 0 8 / 2023 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - R evisore dei conti -Socio di società di revisione e consulenza – Autonoma organizzazione- Insussistenza 1.[OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di revisore dei conti, presentava istanze di rimborso IRAP per gli anni di imposta dal 2013al 2017 sul presupposto di non possedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di creare valore aggiunto, svolgendo unicamente attività di consulenza per la società [OSCURATO:SOCIETA]. (facente parte del network multinazionale KPMG), di cui era socio, tra circa cento. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava idue ricorsi proposti, previa loro riunione. 3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello proposto dal contribuente, evidenziando il ruolo di socio e l’esercizio, per statuto, di attività gestionali all’interno della società. 4. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo,illustrato da successiva memoria. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del3 febbraio 2026, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente de d uce la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, per averne la CTR stabilito la soggezione ad IRAP, violando i canoni fissati per l’accertamento della autonoma organizzazione; premesso in fatto di svolgere, anche per statuto, la sua attività esclusivamente in favore della società e di non percepire ulteriori compensi, il ricorrente evidenzia che, in tema d'IRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione; ciò in quanto l’organizzazione rileva solo se ed in quanto il lavoratore autonomo ne sia il responsabilee ne tragga direttamente un vantaggio in termini di incremento del proprio valore della produzione, poiché la ratio del tributo è quella di colpire i proventi che derivano dalla somma del valore creato dall’organizzazione e quello prodotto dal lavoro personale del professionista, laddove l’organizzazione sia ex sein grado di creare un valore aggiunto autonomo. La Corte di giustizia avrebbe quindi erroneamente omesso di tener conto del fatto che l’organizzazione societaria non era utilizzata dalla parte contribuente ai propri fini, ma solo al fine di produrre i servizi erogati da [OSCURATO:SOCIETA]. a favore dei clienti di quest’ultima e per generare il valore della produzione della società stessa (pacificamente soggetta ad IRAP). 1.1. Preliminarmente, si rileva che in data 26/01/2026 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con cui, premesso che l’Agenzia delle Entrate, con nota in pari data, «ha comunicato che, riesaminata la controversia alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha ritenuto di intervenire in autotutela e di riconoscere la spettanza del rimborso», ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L’istanza non può essere accolta, in ragione: a) della tardività del deposito di documenti, consentita dal nuovo testo dell’art. 372 c.p.c., applicabile ratione temporis, fino a quindici giorni prima dell’adunanza o udienza; b) della mancanza di conclusioni in tal senso da parte del ricorrente, che ha anzi depositato successivamente espresso atto di opposizione alla richiesta dell’Avvocatura (occorre appena rammentare che la cessazione della materia del contendere postula una richiesta concorde in tale senso: tra le tante Cass. n. 21757/2021); c) della mancanza di allegazione e prova dell’intervenuto rimborso. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. L’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che il presupposto dell’IRAP, già definita dall’art. 1 come imposta a carattere reale, è «l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 156 del 2001, ha ribadito che l’IRAP non è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, e ha rilevato che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l’autonoma organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, rimessa pertanto al giudice di merito. Cass., Sez. U., n. 9451/2016 (in continuità con Cass., Sez. U., n. 12108/2009, ma specificando ulteriormente i requisiti dell'impiego del lavoro altrui) ha chiarito i parametri alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata: «con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15/09/1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accídit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». Si deve appena precisare che l'accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'IRAP, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione può variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l'aiuto di una particolare organizzazione. Ove si verta in tema di rimborso l’onere di dare la prova di tali elementi fattuali grava unicamente sul contribuente. 2.2. Questa Corte, poi, con specifico riguardo alla fattispecie nella quale l'attività dell'eventuale soggetto passivo dell'imposizione viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest'ultima, ha elaborato il principio generale in forza del quale non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata e di cui non sia responsabile (tra le tante Cass. n. 9692/2012, con riferimento al medico che lavori presso una clinica privata diretta e organizzata da altri; analogamente Cass. n. 9071/2021 per il medico radiologo socio di società avente quale oggetto esami diagnostici). 2.3. Tali principi ha nno trovato plurime attuazioni in tema di professionisti che svolgano, in tutto o in parte, la propria attività per società di revisione e di consulenza, in casi del tutto analoghi a quello oggetto del presente giudizio, ove il professionista svolge un’attività di revisione per una società, di cui è socio, peraltro in misura ridotta. Dopo diversi arresti in tale senso (Cass. n. 15746/2010; Cass.17566/2016; Cass. n. 11140/2021; Cass. n. 19397/2022; Cass. n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass. n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023), la questione è stata nuovamente esaminata in pubblica udienza tematica, all’esito della quale sono state emesse plurime sentenze ( n. 33528 /2023 , n. 33533 /2023 , n. 33535/2023, n. 33538 /2023, n. 34046 /2023, n. 558 /2024 , n. 562/2024, n. 586/2024, n. 589 /2024, n. 1587/2024 , n. 3624 /2024 e n. 3632/2024). In particolare, Cass. n. 586/2024 e n. 1857/2024 hanno affermato il seguente principio di diritto «In tema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di capitali di cui il professionista è socio o collaboratore continuativo non realizza di per sé il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione». Si è anche osservato peraltro che imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva, facendone conseguire che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini IRAP, considerazione tanto più valida ove l’attività del professionista sia tutta svolta a favore della società. In dottrina si è osservato che il termine responsabileindica una relazione di fatto con l’organizzazione che può essere precisata solo avendo riguardo alla ratio del tributo che è quella di colpire il valore che risulta dalla somma del valore che l’organizzazione aggiunge a quello prodotto dal lavoro personale del professionista. S’è quindi sostenuto che il responsabile dell’organizzazione, ai fini IRAP, è colui che guida un’organizzazione che, sul piano economico, è idonea a generare un valore aggiuntivo rispetto al valore generato dal proprio lavoro personale, concludendo che il   responsabile   dell’organizzazione è, invero, l’organizzatore dei fattori produttivi eccedenti quelli strettamente riferibili al lavoro personale, organizzatore perché dotato di potere di comandosu beni e servizi economicamente valutabili. Tali considerazioni valgono tanto più ove venga in rilievo l’attività professionale svolta dal socio esclusivamente a vantaggio della società e quindi in definitiva sia servente all’attività di impresa di quest’ultima. Le suddette argomentazioni inducono peraltro a ritenere irrilevante il ruolo formale del socio all’interno della società (avendo l’Agenzia evidenziato la previsione statutaria di svolgimento di ruoli di gestione a rotazione). Successivamente, il principio ha trovato costante conferma in numerose successivedecisioni, tra cui Cass. n. 16290 /2024 ; Cass. n. 20176/2024; Cass. n. 20187 /2024 ; Cass. n . 26702 /2024 ; Cass. n. 27154/2024; Cass. n. 27158 /2024 ; Cass. n. 2 7261 /2024 ; Cass. n. 293/2025; Cass. n. 294 /2025 ; Cass. n. 295 /2025 ; Cass. n. 30281/2025;Cass. n. 30284 /2025 ; Cass. n. 30287 /2025. Occorre infine evidenziare che questa Corte ha anche precisato che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap, senza che rilevino le tipologie di costi deducibili dalla base imponibile della società, visto che l’individuazione di tali costi è oggetto di scelta discrezionale del legislatore e che il consentire delle deduzioni di costi non significa esentare un soggetto dal pagamento di un’imposta (così Cass. n. 33535/2023). 3. La sentenza della Corte di giustizianon si è attenuta ai suddetti principi che vanno ulteriormente ribaditi; pacifico in fatto che venisse in rilievo un’attività svolta dal professionista unicamente in favore della società e cioè che il presupposto impositivo non fosse stato imputato al contribuente in ragione dello svolgimento di attività professionale al di fuori di quella esercitata nell’ambito della società di consulenza e servendosi della struttura organizzativa di quest’ultima, hanno errato i giudici di appello laddove hanno irragionevolmente tratto un argomento a favore della sussistenza di un’autonoma organizzazione dalla circostanza che il contribuente era socio della società, si avvaleva della struttura di quest'ultimae svolgeva, per statuto, alcune funzioni dirigenziali. Di conseguenza, va accolto il ricorso; la sentenza impugnata va cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, accogliendo iricorsi originari. 4. Le spese di lite dei giudizi di merito vanno compensate in ragione del consolidamento dell’orientamento di legittimità successivamente alla pronuncia impugnata; le spese di legittimità seguono la soccombenza P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie gli originari ricorsi del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente,delle spese