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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 33535/2023

Testo disponibile della fonte

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guente SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 887 / 20 2 3 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat o e difes o anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata al controricorso, Ric. n. 887/2023sez.

T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est.

Napolitano A. dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2266/2022 della C ommissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, depositata in data 30/5/2022, non notificata; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del27 ottobre 2023; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate e gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] contribuente [OSCURATO:PERSONA] presentò istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate dell’Irap versata per gli anni 2014 , a saldo per euro 13.275, per il 2015, per euro 27.224, per il 2016, per euro 27.224e per il 2017, per euro

26.546. Egli chiese la restituzione dei tributi versati deducendo l’assenza del requisito della “autonoma organizzazione”, presupposto dell’Irap.

La C.T.P. di Lecco accertò il diritto al rimborso.

La C.T.R. della Lombardia, su appello dell’Agenzia delle Entrate, confermò la sentenza di primo grado.

Contro la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico complesso motivo.

Resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato requisitoria scritta.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione/falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e Ric. n. 887/2023sez.

T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est.

Napolitano A. dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia ricorrente deduce chenegli anni d’imposta in esame il Corti ha prestato la sua attività professionale a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale è anche socio, avvalendosi della struttura organizzativa e gestionale della società, percependo da essa la quasi totalità dei compensi dichiarati e configurando in tal modo il requisito della “autonoma organizzazione”quale presupposto impositivo ai fini Irap, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997.

Per l’Agenzia, l’organizzazione di cui si avvale il professionista consente a quest’ultimo di raggiungere gli elevati livelli reddituali emergenti dalle dichiarazioni annuali, sicché il requisito della “autonoma organizzazione” dovrebbe ascriversi in capo a lui.

Il contribuente, inoltre, svolgerebbe anche attività gestionale e direzionalenell’ambito della società cui partecipa.

Il non assoggettamento ad Irap del contribuente, inoltre, determinerebbe un salto d’imposta, in quanto neanche la società [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe assoggettabile ad Irap, dovendo escludersi dalla base imponibile, tra l’altro,il costo del personale, nel quale non rientrano icompensi corrisposti ai soci . 1.1.Il motivo è infondato.

Può dirsi ormai consolidatol’orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap (cfr., anche per i richiami, Cass., n. 17566/2016; Cass., n. 19397/2022; più di recente, Cass.n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass.n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023).

Peraltro, imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società Ric. n. 887/2023sez.

T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est.

Napolitano A. quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva.

Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap, senza che rilevino le tipologie di costi deducibili dalla base imponibiledella società, visto che l’individuazione di tali costi è oggetto di scelta discrezionale del legislatore e che il consentire delle deduzioni di costi non significa esentare un soggetto dal pagamento di un’imposta.

Nétantomeno ha rilevanza il fatto che, negli anni d’imposta di cui si controverte, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e coordinamento all’interno della società di consulenza : l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza, questa sì, a differenza del socio-professionista, soggetto passivo dell’Irap.

4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigettail ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro settemila per onorari Ric. n. 887/2023sez.

T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est.

Napolitano A. ed euro duecento per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, ivae c.p.a. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 887 / 20 2 3 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat o e difes o anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata al controricorso, Ric. n. 887/2023sez. T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est. Napolitano A. dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2266/2022 della C ommissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, depositata in data 30/5/2022, non notificata; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del27 ottobre 2023; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate e gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] contribuente [OSCURATO:PERSONA] presentò istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate dell’Irap versata per gli anni 2014 , a saldo per euro 13.275, per il 2015, per euro 27.224, per il 2016, per euro 27.224e per il 2017, per euro 26.546. Egli chiese la restituzione dei tributi versati deducendo l’assenza del requisito della “autonoma organizzazione”, presupposto dell’Irap. La C.T.P. di Lecco accertò il diritto al rimborso. La C.T.R. della Lombardia, su appello dell’Agenzia delle Entrate, confermò la sentenza di primo grado. Contro la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico complesso motivo. Resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato requisitoria scritta. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Diritto 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione/falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e Ric. n. 887/2023sez. T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est. Napolitano A. dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia ricorrente deduce chenegli anni d’imposta in esame il Corti ha prestato la sua attività professionale a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale è anche socio, avvalendosi della struttura organizzativa e gestionale della società, percependo da essa la quasi totalità dei compensi dichiarati e configurando in tal modo il requisito della “autonoma organizzazione”quale presupposto impositivo ai fini Irap, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997. Per l’Agenzia, l’organizzazione di cui si avvale il professionista consente a quest’ultimo di raggiungere gli elevati livelli reddituali emergenti dalle dichiarazioni annuali, sicché il requisito della “autonoma organizzazione” dovrebbe ascriversi in capo a lui. Il contribuente, inoltre, svolgerebbe anche attività gestionale e direzionalenell’ambito della società cui partecipa. Il non assoggettamento ad Irap del contribuente, inoltre, determinerebbe un salto d’imposta, in quanto neanche la società [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe assoggettabile ad Irap, dovendo escludersi dalla base imponibile, tra l’altro,il costo del personale, nel quale non rientrano icompensi corrisposti ai soci . 1.1.Il motivo è infondato. Può dirsi ormai consolidatol’orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap (cfr., anche per i richiami, Cass., n. 17566/2016; Cass., n. 19397/2022; più di recente, Cass.n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass.n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023). Peraltro, imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società Ric. n. 887/2023sez. T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est. Napolitano A. quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva. Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap, senza che rilevino le tipologie di costi deducibili dalla base imponibiledella società, visto che l’individuazione di tali costi è oggetto di scelta discrezionale del legislatore e che il consentire delle deduzioni di costi non significa esentare un soggetto dal pagamento di un’imposta. Nétantomeno ha rilevanza il fatto che, negli anni d’imposta di cui si controverte, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e coordinamento all’interno della società di consulenza : l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza, questa sì, a differenza del socio-professionista, soggetto passivo dell’Irap. 4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigettail ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro settemila per onorari Ric. n. 887/2023sez. T – ud. 2 7 - 1 0 - 202 3 est. Napolitano A. ed euro duecento per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, ivae c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso ar